Referendum Giustizia 2026: Guida alla Riforma. Sì o no? Le ragioni a confronto

Dopo l’analisi dei contenuti della riforma, proponiamo un elenco delle principali argomentazioni a favore e contro, con i link ad alcuni comitati del sì e del no per approfondire le diverse posizioni.

 

SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

SI

NO

Separare le carriere significa mettere il giudice in una posizione di reale oggettivo distacco rispetto a chi viene giudicato, rendendo evidente l’equidistanza tra accusa e difesa. Questo rafforza il contraddittorio e garantisce un confronto equo tra le parti. L’alta percentuale di processi che termina con l’assoluzione (cioè il giudice che rifiuta le richieste del pubblico ministero) mostra che, con questo sistema, il giudice è già “terzo e imparziale” come vuole la Costituzione (art. 111), e non dà ragione al PM solo perché sono “colleghi”.
Oggi chi accusa e chi decide fa parte della stessa famiglia professionale e questo non garantisce equilibrio.

L’arbitro (il giudice) indossa la stessa casacca di una delle due parti (PM); può essere bravissimo ma -per natura- non può essere terzo e imparziale.

Con carriere separate, ci saranno due percorsi professionali distinti, a partire dal concorso, mantenendo intatte le funzioni-

Il pubblico ministero avrà una formazione specifica per le indagini, e ciò creerà le basi perché esse siano più efficaci.

Per i sostenitori del SÌ, uno dei problemi principali è la ‘subalternità psicologica’ che si creerebbe tra colleghi, con il giudice che tenderebbe a fidarsi più dell’accusa (PM) che della difesa, accettandone quasi sempre le richieste.
Per il SÌ, un giudice potrebbe essere davvero ‘terzo e imparziale’ solo se non condividesse la carriera con chi accusa.

Chi propende per il NO, invece, ribalta il ragionamento. L’alto numero di richieste accolte dai giudici non sarebbe un ‘favore tra colleghi’, ma la prova che il PM lavora bene e porta in aula solo casi solidi.
Inoltre, i dati delle assoluzioni — che arrivano al 40% a fine processo secondo i dati diffusi dai Comitati del NO — dimostrerebbero che i giudici sanno già dare torto ai PM senza alcun problema.

 

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (CSM)

SI

NO

Oggi il CSM è composto da PM e giudici insieme. Quindi i PM, che sono una parte del processo, concorrono ad assegnare le valutazioni ai giudici, a decidere i giudici da nominare ai vertici dei tribunali, quelli da bocciare, quelli da sanzionare. La carriera del giudice che pronuncia le sentenze finisce, nel CSM, anche nelle mani dei PM.

Con 2 CSM separati questo non avverrà più.

Il CSM ha attualmente il potere di nominare, trasferire, promuovere e infliggere sanzioni disciplinari ai magistrati: i padri costituenti dicevano che questi poteri erano come quattro “chiodi” piantati per mantenere salda l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario, garantendo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, penale e civile.
Ad oggi:

– 94% di richieste dei PM di disporre intercettazioni è accolto dai giudici

– 99% di richieste dei PM di proroga di intercettazioni è accolto dai giudici

– 85% di richieste di proroga indagini preliminari richieste dai PM è accolto dai GIP (Giudici Indagini Preliminari).

Con la riforma, il giudice finalmente terzo sarà libero e imparziale di fronte alle richieste dei PM perché non ne subirà più il condizionamento rispetto alla progressione di carriera.

La riforma non prevede che il PM dipenda dal Governo.

Tuttavia, potrebbe rendere più facile, in futuro, fare riforme come:

  • attribuire al Parlamento la definizione vincolante delle priorità dell’azione penale;
  • rafforzare il potere del Ministro sull’organizzazione delle procure;
  • modificare la composizione del CSM dei PM.

Finché PM e giudici stanno nello stesso ordine, ogni intervento altera l’equilibrio dell’intero potere giudiziario.

Separati, il PM diventa riformabile da solo.

Il sorteggio per la selezione dei membri del CSM porrà fine al potere delle correnti che, negli ultimi decenni, hanno determinato la progressione in carriera di tanti magistrati.

La scelta del sorteggio è l’unico modo per spezzare un rapporto ormai divenuto insano.

Ad oggi non prevale il merito ma l’appartenenza alla corrente: ai magistrati più bravi ma senza tessera di corrente vengono spesso preferiti magistrati meno validi ma organici alle correnti; le correnti decidono di eletti al CSM e gli eletti rispondono alle correnti.

All’atto della valutazione dei magistrati: le correnti, non potendosi permettere di assegnare giudizi negativi a coloro che le seguono, optano per burocratiche promozioni di massa.

La riforma toglie ai magistrati la possibilità di eleggere i propri rappresentanti, che saranno scelti per sorteggio. Così si privano i magistrati della possibilità di scegliere le persone che ritengono più adatte e competenti a rappresentarli e ad amministrare la loro vita professionale.

I togati saranno selezionati con sorteggio puro, i “laici” saranno invece sorteggiati all’interno di una lista preselezionata di eletti in Parlamento (influenzata così dalla maggioranza parlamentare).

Perché dividere anche il CSM?

Per il SÌ, è una questione di libertà: un giudice può essere davvero imparziale solo se la sua carriera non dipende dagli stessi soggetti che votano per chi dovrà valutarlo. Senza questa separazione, resterebbe un pericoloso condizionamento di fondo.

Per il NO invece, separare i CSM indebolirebbe lo “scudo costituzionale” nei confronti della magistratura. Oggi il PM è un ” giudice dell’accusa” ma pur sempre un giudice. Il timore è che, se la nuova carriera dipenderà solo dal successo delle indagini, l’obiettivo del PM potrebbe spostarsi dal “fare giustizia” al “vincere la causa”, come un avvocato qualsiasi.

E poi c’è un rischio futuro. Una volta che il PM è incasellato in una “scatola” differente rispetto a quella dei giudici, potrebbe essere più facile intervenire per la politica .
I critici dicono: “Oggi separiamo le carriere. Tra 5 anni, con l’opinione pubblica abituata a vedere i PM come separati, sarà facilissimo approvare una legge ordinaria che sposta il potere disciplinare o organizzativo ancora più vicino al Governo”.
A quel punto, se il PM non è totalmente indipendente, l’azione penale obbligatoria ex articolo 112 Cost. assume sempre di più un’impronta politica, rischiando di violare il principio di uguaglianza dei cittadini.

 

ALTA CORTE

SI

NO

Con l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, la responsabilità del magistrato sarà verificata in modo più serio, facendo prevalere solo professionalità e correttezza, senza che incida l’eventuale appartenenza del magistrato a una corrente.

Il fatto è che chi sbaglia oggi non paga quasi mai. Il CSM ha fallito il ruolo di giudice disciplinare dei magistrati.

I numeri sono irrisori: circa 20 30 condanne l’anno sul piano disciplinare cosa che dimostra il ruolo delle correnti nel tutelare i propri iscritti perché chi viene giudicato dal CSM è comunque un magistrato che ha contribuito ad eleggere consiglieri che poi lo giudicano.

Con la riforma si toglie al CSM il potere di infliggere sanzioni.

Si trasferisce il potere disciplinare a un’Alta corte composta, rispetto al vecchio Csm, da una ridotta percentuale di magistrati.

Le preoccupazioni maggiori riguardano i collegi giudicanti costituiti all’interno dell’Alta corte per valutare i singoli casi.

La Costituzione fissa infatti la struttura dell’organo, ma demanda alla legge ordinaria le norme sul “funzionamento”.

I “collegi giudicanti” sono tra questi.

Questi collegi verranno formati in modalità ancora da definire: per ora la legge dice solo che in essi i magistrati “saranno rappresentati” – ma non dice in che numero e in che proporzione.

Se la Costituzione non scrive esplicitamente che “in ogni singolo collegio” i magistrati devono essere la maggioranza, una maggioranza parlamentare futura potrebbe cambiare le regole a proprio favore.

Se un magistrato scomodo finisce davanti a un collegio composto in maggioranza da membri scelti dalla politica, il rischio di un giudizio “orientato” o intimidatorio diventerebbe concreto

Il rischio di pressioni, interferenze e intimidazioni, quindi, esiste.

Per i giudizi dell’Alta corte, inoltre, non è previsto il ricorso in Cassazione, ma solo il ricorso in appello davanti a un altro collegio dell’Alta corte stessa.

Per il SÌ, con l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, la responsabilità del magistrato sarà verificata in modo più serio, senza che incida l’eventuale appartenenza del magistrato a una corrente.
Secondo il Si, chi sbaglia, non paga quasi mai.
Il CSM ha fallito il ruolo di giudice disciplinare dei magistrati: si contano solo 30-40 condanne l’anno sul piano disciplinare, numeri irrisori, verosimilmente il prodotto delle disfunzioni derivanti dall’appartenenza correntizia.

Per il NO, diversi sono i punti critici.

Prima di tutto il No, fa notare che quelle 30-40 condanne sono in realtà il 25-30% del totale, quindi una percentuale del tutto rispettabile.

Peraltro, oggi il CSM non può decidere di punire un magistrato di propria iniziativa. Per avviare un procedimento disciplinare, serve infatti un input esterno, un deferimento del Ministro della Giustizia o del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Poi, parlando della struttura dell’Alta Corte, mancano i dettagli sul suo funzionamento. Non si sa come verranno formati i “collegi giudicanti” dell’Alta Corte, che sono poi quelli che prenderanno le decisioni. Se non si dettaglia esplicitamente che “in ogni singolo collegio” i magistrati devono essere in maggioranza, il Parlamento potrebbe anche decidere di creare collegi composti per lo più da membri “laici” scelti dalla politica. Ecco che allora il rischio di un giudizio “orientato” o intimidatorio diventerebbe concreto.

Da ultimo, se oggi un magistrato riceve una sanzione dal CSM, può fare ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Questo ricorso è di “legittimità”, ovvero la Cassazione controlla se il CSM ha applicato correttamente la legge. La riforma prevede invece che contro le sentenze dell’Alta Corte si possa fare appello davanti alla stessa Alta Corte, ma in una diversa composizione (cioè con giudici diversi da quelli che hanno emesso la prima sentenza). Questo appello permetterebbe di ridiscutere anche il merito della vicenda, cosa che oggi in Cassazione non si può fare e che potrebbe rappresentare un vantaggio. Però la riforma non prevede esplicitamente il ricorso in Cassazione. Per molti osservatori, questo escluderebbe del tutto il controllo della Suprema Corte, cosa che configurerebbe una eccezione all’Articolo 111 della Costituzione, che garantisce a ogni cittadino il diritto di ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti che toccano la libertà o i diritti.

 

ALTRO

SI

NO

Il referendum ovviamente non riguarda la pianta organica dei magistrati e del personale addetto. In quell’ambito si interviene con leggi ordinarie e sono già stati assunti 10.000 persone nel personale amministrativo e oltre 1000 magistrati in tre anni. La riforma non fa nulla per affrontare le vere emergenze della giustizia: tempi lunghissimi, mancanza di personale e di risorse, burocrazia e linguaggio complicati.

Per di più, sostituire il vecchio, unico CSM con tre organismi indipendenti triplica i costi, disperdendo risorse

Una riforma costituzionale presupporrebbe condivisione ampia e tempi di riflessione distesi, sia in Parlamento, sia nella società.

Invece, dopo la prima approvazione, per le altre tre votazioni previste non è stato possibile presentare emendamenti. Si è arrivati in fondo con lo stesso testo con cui era iniziato il percorso d’approvazione. È la prima volta nella storia della repubblicana che una riforma della Costituzione viene approvata in questo modo.

 

ALTRI LINK UTILI PER APPROFONDIRE:

 

 

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