Il giorno 07 febbraio 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.31 – Serie Generale, il nuovo testo del quesito a cui dare risposta durante il referendum costituzionale del 22-23 marzo prossimi:
«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?».
Cosa dispone la legge costituzionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025?
Prima di procedere, tre veloci chiarimenti:
1. La differenza tra magistrati che ricoprono funzioni requirenti (Pubblico Ministero, PM) e quelli che ricoprono funzioni giudicanti (giudici) esiste già.
Il passaggio da una funzione all’altra è disciplinato dal decreto legislativo n. 160/2006, poi modificato dalla legge n. 71/2022, i quali prevedono che la transizione da PM a giudice possa avvenire una sola volta nel corso della carriera, che debba essere parallela ad un cambio di sede, e così via.
La separazione delle carriere, però, ad oggi è solo funzionale.
Cosa significa?
Che oggi, giudici e pubblici ministeri si formano e fanno il concorso insieme e hanno la stessa cultura professionale di base. Hanno lo stesso status e lo stesso organo di autogoverno. Superato il concorso, semplicemente assumono funzioni diverse e, volendo, ad un certo punto della loro vita lavorativa possono decidere di cambiare.
La riforma introduce invece una separazione strutturale (ordinamentale), che prevede due carriere distinte sin dall’inizio, due status differenti e due organi di autogoverno diversi. Il tutto poi da definirsi tramite leggi attuative.
2. La riforma non incide sull’autonomia esterna dell’ordine giudiziario, che resta garantita dalla Costituzione.
Giudici e pubblici ministeri continuano a essere soggetti soltanto alla legge e non vengono formalmente posti in alcun rapporto di dipendenza dall’esecutivo o da altri poteri dello Stato.
L’articolo 104 comma 1 è peraltro immodificato nella parte in cui statuisce che la magistratura è “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
3. La Corte Costituzionale (sentenza n. 37 del 2000) ha già sancito che la Costituzione «non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni» a conferma della fattibilità delle proposte avanzate.
Il nuovo testo di legge ipotizza quindi novità chiave per la magistratura con la previsione di due carriere distinte (giudicante o requirente) separate strutturalmente fin dall’inizio (concorso diverso, percorso professionale distinto), due Consigli Superiori della Magistratura (CSM) a ridisegnare i meccanismi di autogoverno delle toghe e una Corte disciplinare di rango costituzionale, alla quale viene attribuita la competenza sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.
Detto questo, andiamo alla Legge Costituzionale (allegata in pdf, per consultazione)
L’articolo 1 della nuova legge è quello che va ad impattare sull’articolo 87 della Costituzione.
Il nuovo dettato normativo prevede che adesso il Presidente della Repubblica debba presiedere “il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente” (in grassetto il testo aggiunto).
L’articolo 2 modifica l’articolo 102 Cost., prevedendo che “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti” (in grassetto il testo aggiunto).
I primi due articoli apportano quindi poche modifiche consequenziali all’introduzione delle carriere separate tra magistratura giudicante e magistratura requirente.
Lo stesso accade per l’articolo 5, con modifica dell’articolo 106 Cost (“su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori” – in grassetto il testo aggiunto).
Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge recano anch’essi modifiche di coordinamento all’articolo 107 Cost. e all’articolo 110 Cost. in considerazione dell’istituzione dei due distinti Consigli superiori della magistratura requirente e giudicante.
Modifiche sostanziali vengono poi apportate dagli articoli 3 e 4 della legge costituzionale del 30 ottobre 2025.
L’articolo 3 sostituisce integralmente l’articolo 104 della Costituzione, come segue:
|
COSTITUZIONE |
|
|
Art. 104 |
Art. 104 |
| Testo vigente |
Testo modificato dalla legge costituzionale |
| La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. | La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. |
| Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica | Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. |
| Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. | Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. |
| Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. | Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. |
| Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. | Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. |
| I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. | I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. |
| Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. | I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Tramite questo articolo si istituiscono i due nuovi organi di autogoverno della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. La Presidenza di entrambi i neoistituiti organi è assegnata al Presidente della Repubblica. I due Consigli sono perfettamente sovrapponibili tra loro in termini di caratteristiche, funzioni e garanzie: si occupano di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, conferimenti di funzioni, valutazioni professionali nei riguardi dei magistrati.
I membri di diritto del CSM (ovvero il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione) non sono toccati dalla riforma.
Per i membri non di diritto del CSM, si mantiene la proporzione attuale fra i membri c.d. “laici” e quelli c.d. “togati”, prevedendo, però un innovativo sistema di sorteggio:
– 1/3 dei componenti sono estratti a sorte da un elenco, di cui non viene ancora specificata la durata di validità, di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione;
– 2/3 dei componenti sono estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
I membri non di diritto restano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
L’obiettivo dichiarato per il passaggio al sorteggio è quello di ridurre il peso delle logiche delle appartenenze organizzate, delle cosiddette “correnti”, che nel tempo hanno assunto un ruolo significativo nella gestione delle carriere e delle nomine.
La selezione casuale dei componenti dovrebbe ridurre il rischio che le decisioni siano influenzate da logiche clientelari.
L’articolo 4 riscrive invece l’articolo 105 della Costituzione:
|
COSTITUZIONE |
|
|
Art. 105 |
Art. 105 |
| Testo vigente |
Testo modificato dalla legge costituzionale |
| Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. | Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio. |
Col nuovo art. 105, la funzione disciplinare viene sottratta agli organi di autogoverno e affidata a un organo distinto, un’apposita Corte di nuova istituzione denominata Alta Corte disciplinare.
Lo scopo perseguito è quello di separare in modo più netto il governo delle carriere (valutazioni professionali, assegnazioni, trasferimenti..) dalla valutazione delle responsabilità disciplinari.
Si prevede che l’Alta Corte sia composta di quindici giudici di cui:
– 3 giudici nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;
– 3 giudici sono estratti a sorte da un elenco, di cui non viene specificata la durata di validità, di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio che il Parlamento in seduta comune compila mediante elezione entro sei mesi dall’insediamento;
– 6 giudici estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità;
– 3 giudici estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità.
Anche in questo caso, l’obiettivo dichiarato per il passaggio al sorteggio è quello di ridurre il peso delle logiche delle appartenenze organizzate (le “correnti”) nella procedura di giudizio disciplinare dei magistrati.
Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il nuovo articolo 105 Cost. stabilisce che le sentenze adottate in prima istanza dall’Alta Corte sono impugnabili, sia per motivi di legittimità che di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte.
Al giudizio di impugnazione non possono però partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza.
La legge costituzionale «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, in .pdf (scaricabile):