Il reato di epidemia può essere integrato anche da una condotta omissiva (Cass. 27515/2025)

A DV erano state delegate dal datore di lavoro (l’Ospedale Civile di Alghero) alcune funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Era stato accusato di non aver fornito ai lavoratori dispositivi di protezione individuale in numero sufficiente e idoneo per contrastare la diffusione del Covid-19, né di essersi impegnato nell’erogare una formazione adeguata affinché i dipendenti fossero correttamente addestrati all’uso di tali dispositivi.
A DV veniva dunque imputato il reato di epidemia, per aver cagionato – in qualità di delegato del datore di lavoro – un focolaio epidemico all’interno dell’Ospedale Civile di Alghero.

 

Le norme di riferimento

  • Articolo 40 c.p.: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.”
  • Articolo 438 c.p.: “Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo.”
  • Articolo 452 c.p.: “Chiunque commette per colpa alcuni dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali essi stabiliscono l’ergastolo.”

 

Il ricorso in Cassazione

Il Tribunale di Sassari aveva assolto DV, ritenendo che la formula dell’art. 438 (“cagionare mediante diffusione”) presupponesse esclusivamente un comportamento attivo. Di conseguenza, secondo tale interpretazione, sarebbe stato impossibile integrare il reato tramite una condotta omissiva.
L’imputato, infatti, non aveva diffuso attivamente alcun germe patogeno, come invece previsto dalla lettera dell’articolo 438 c.p.

La questione posta in Cassazione era dunque la seguente: “il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva, oppure la ‘volontaria diffusione’ dei germi richiede necessariamente un comportamento attivo e diretto?”.
La Corte di Cassazione ha dato risposta affermativa: “il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva.”
Vediamo le motivazioni.

 

Un reato causalmente orientato

La Cassazione non qualifica il “reato di epidemia” come un reato a condotta vincolata (quei reati in cui la legge descrive rigidamente e in modo preciso la condotta punibile), bensì come un reato causalmente orientato: in questo caso la legge si limita a indicare l’evento da evitare (l’epidemia), senza definire in modo tassativo i comportamenti che possono produrlo.
In altre parole, ciò che rileva è l’evento lesivo – cioè il cagionare l’epidemia – e non il tipo di condotta, che può essere tanto un’azione (spargimento di germi) quanto un’omissione (mancata prevenzione o vigilanza).

 

Evoluzione storica e contesto attuale

Al momento dell’introduzione della norma (1930), il reato veniva concepito prevalentemente in chiave dolosa: si pensava soprattutto alla diffusione volontaria di virus, legata anche alle esperienze della Prima guerra mondiale e all’uso delle armi batteriologiche.
Oggi, invece, il contesto sociale, scientifico e tecnologico è profondamente mutato: il problema principale non è più lo spargimento intenzionale di germi, bensì la gestione del rischio sanitario.
Le condotte omissive o colpose (mancata prevenzione, negligenza, imprudenza, imperizia) hanno assunto un rilievo centrale.

 

Conclusione

Se si accogliesse un’interpretazione restrittiva che esclude le omissioni, argomenta la Cassazione, rimarrebbero punibili soltanto condotte caratterizzate da una volontà consapevole di diffondere il virus.
In questo modo, il reato si ridurrebbe a ipotesi residuali e quasi anacronistiche, come il caso di chi, “in possesso dei germi”, li lasci sfuggire accidentalmente e la norma finirebbe per perdere gran parte della sua capacità sanzionatoria, lasciando impunite molte condotte colpose che pur possono causare un’epidemia, svuotando così di significato la previsione di reato.

Il bene giuridico tutelato è la salute pubblica (art. 32 Cost.), rientrante tra i delitti contro l’incolumità collettiva.
Proprio per questo, il reato di epidemia viene inquadrato come causalmente orientato, così da garantire una protezione effettiva anche nei confronti delle condotte omissive, che altrimenti sfuggirebbero a ogni sanzione.

 

Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 27515/25 del 10 Aprile 2025, (in .pdf) scaricabile:

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