LC e CP sono due cittadini del Bangladesh. Dopo essere stati soccorsi in mare dalle autorità italiane, sono stati trasferiti in Albania, in un centro di permanenza messo a disposizione dal governo albanese. In virtù degli accordi bilaterali, tale centro è considerato a tutti gli effetti sotto giurisdizione italiana ed equiparato alle zone di frontiera o di transito, nelle quali i richiedenti asilo possono essere trattenuti.
Il 16 ottobre 2024, da questo centro, LC e CP hanno presentato domanda di protezione internazionale alle autorità italiane. Le loro richieste sono state respinte sul presupposto che il Bangladesh sia classificato come paese di origine sicuro.
I due hanno quindi proposto ricorso e il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) alcune questioni pregiudiziali sull’interpretazione della Direttiva 2013/32/UE (“Direttiva Procedure).
Per inciso, la Direttiva è stata abrogata e verrà sostituita dal Regolamento 2024/1348 a partire dal 2 giugno 2026.
Prima Domanda – Il giudice italiano chiede se sia legittimo che uno Stato membro designi i paesi di origine sicuri con un atto legislativo e se, in tal caso, il giudice nazionale possa sindacare tali atti.
La Corte chiarisce che è possibile, in virtù del principio di autonomia procedurale garantito ai membri dell’Unione Europea, che uno Stato Membro utilizzi un atto di rango legislativo per identificare i cosiddetti “paesi di origine sicuri”.
Tuttavia, è sempre necessario garantire il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva: l’atto legislativo (legittimo) deve poter essere sottoposto a controllo giurisdizionale sul rispetto delle condizioni sostanziali che hanno portato alla conclusione che il Paese possa essere classificato come “sicuro”.
Il giudice nazionale, anche solo in via incidentale, può quindi verificare la legittimità della designazione di un paese come “sicuro” e, se del caso, disapplicare la norma interna incompatibile, così da garantire il pieno godimento dei diritti dei migranti.
Seconda Domanda – Il secondo quesito riguarda la necessità che lo Stato renda accessibili le fonti utilizzate per designare un paese di origine sicuro
La Direttiva 2013/32/UE introduce un regime speciale di esame delle domande di protezione internazionale, fondato su una presunzione relativa: se il richiedente proviene da un paese classificato come “sicuro”, si presume che non abbia fondato timore di persecuzione e che la sua situazione personale sia “meno grave” rispetto ad altre.
Questo consente di accelerare la procedura e trattare la domanda più rapidamente. Tuttavia, la presunzione può essere superata qualora il richiedente adduca gravi motivi attinenti alla sua situazione personale
Affinché tale procedura sia effettiva, però, il richiedente deve poter conoscere le ragioni alla base della designazione del suo paese come “sicuro”.
Per questo, la CGUE afferma che il richiedente deve avere accesso alle fonti di informazione utilizzate dall’autorità nazionale per tale valutazione.
Terza domanda – Il terzo quesito riguarda la possibilità per il giudice nazionale di utilizzare informazioni da lui stesso raccolte, oltre a quelle ufficiali, per verificare la legittimità della designazione.
La Corte richiama l’art. 46 della Direttiva 2013/32/UE, che impone che il ricorso preveda un esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto.
Ciò significa che che gli Stati membri sono tenuti ad adattare il loro diritto nazionale per permettere al giudice di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli possano consentire di procedere ad una valutazione corretta del caso.
Ovvero che il giudice adito possa avere accesso sia alle fonti di informazione “ufficiali” sulla base delle quali l’autorità nazionale competente ha designato il paese di origine come “sicuro”, sia alle altre informazioni da esso stesso eventualmente raccolte, siano esse provenienti da fonti pubbliche o da fonti di cui ha chiesto la produzione, a condizione che 1. ne abbia verificato l’affidabilità e 2. che le parti abbiano la possibilità di presentare le proprie osservazioni relativamente a tali informazioni
In questo modo si garantisce un controllo giurisdizionale effettivo e pienamente conforme al diritto dell’Unione.
Quarta Domanda – Infine, il giudice chiede se sia possibile designare come sicuro un paese che non rispetti le condizioni minime per determinate categorie (anche minoritarie) di persone
La CGUE risponde negativamente: secondo la normativa applicabile la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro dipende dalla possibilità di dimostrare che non si verifichino «generalmente» e «costantemente» persecuzioni, né forme di tortura o altre forme di trattamenti inumani o degradanti
Ergo, un paese di origine può essere considerato “sicuro” solo se, in modo generale e costante, non vi siano persecuzioni, torture o trattamenti inumani o degradanti. Ciò deve valere per tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di persone, senza eccezioni.
Conclusioni
Come emerge dalla lettura della sentenza, le questioni affrontate sono di natura strettamente tecnica e le risposte fornite appaiono improntate a criteri di buon senso giuridico.
Ben diverso il piano politico: in Italia, alcuni esponenti politici la bollarono come una indebita rivendicazione di prerogative non spettanti alla magistratura (ribadendo che le politiche migratorie sono materia di competenza del legislatore e dell’esecutivo) e arrivarono a definire il verdetto come un attacco alla sovranità nazionale.
In realtà, la Corte di Giustizia Europea si è limitata a riaffermare un principio lineare: la designazione dei “paesi sicuri” spetta certamente allo Stato, ma non in termini assoluti, dovendo rimanere soggetta al sindacato giurisdizionale per garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, n. C-758/24 e C-759/24 del 01 Agosto 2025, (in .pdf) scaricabile: