L’aiuto al suicidio in Danimarca (CEDU, Lings v. Denmark, 12 Luglio 2022)

Il dottor Lings aveva lavorato in Danimarca come medico fino al 2010, anno in cui aveva terminato la sua attività professionale per andare in pensione.

Intorno al 2015 aveva fondato un’associazione denominata “Medici a favore dell’eutanasia” come riferimento per i colleghi medici che, come lui, avessero desiderato maggiori libertà in materia di pratiche eutanasiche in Danimarca. Nell’ambito delle attività svolte per l’associazione, il dottor Lings aveva predisposto una guida dal titolo “Farmaci adatti al suicidio” e l’aveva resa disponibile su internet. La guida forniva procedure dettagliate su come porre fine alla propria vita, un elenco di circa 300 farmaci adatti allo scopo, assieme ad informazioni sulle dosi necessarie, possibili combinazioni di farmaci e altre precauzioni generali. La guida forniva anche consigli su come accertarsi che nulla intralciasse il tentativo suicidario, quale la raccomandazione di utilizzare – assieme ai farmaci- una busta di plastica da avvolgere attorno al capo e da assicurare al collo tramite un giro di nastro adesivo.

Va sottolineato che, secondo la legge danese, la pubblicazione di una guida di quel genere era pratica lecita e consentita.

 

La legge danese

Il codice penale danese (Straffeloven) recita come segue:

  • Articolo 21 –  Gli atti volti a incitare o a favorire la commissione di un reato sono punibili come tentativi se il reato non è stato commesso.
  • Articolo 239 – Chiunque uccida un’altra persona su esplicita richiesta di quest’ultima è condannato alla reclusione per un periodo non superiore a tre anni.
  • Articolo 240 – Chiunque aiuti qualcuno a porre deliberatamente fine alla propria vita è condannato a una multa o alla reclusione per un periodo non superiore a tre anni.

Ergo, secondo la legge danese, aiutare un’altra persona a porre fine alla propria vita è un reato punibile ai sensi dell’articolo 240 del codice penale. Affinché un atto sia punibile ai sensi dell’articolo 240, però, è necessario che l’autore del reato abbia compiuto uno specifico atto di assistenza con l’intento di favorire l’intento suicidario di una o più persone determinate.

Ciò che non è punibile è invece il tentato suicidio.

Inoltre, l’incitamento al suicidio e/o la disseminazione di informazioni su metodi e tecniche per porre fine alla propria vita non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 240 del codice penale, se non sono indirizzate a persone specifiche.

Nel 2018 il Parlamento ha modificato la legge danese sull’assistenza sanitaria (Sundhedsloven) per consentire ai professionisti di poter sospendere i trattamenti di sostegno vitale, dietro richiesta del paziente, senza rischiare imputazioni di omicidio. Secondo questa nuova legge, un paziente ha il diritto di rifiutare ogni trattamento, compresi i trattamenti di sostegno vitale, anche se la conseguenza di tale rifiuto sia la morte del paziente stesso.

Inoltre, la legge danese ha istituito un sistema di testamento biologico in base al quale chiunque, debitamente informato, è libero di prendere decisioni anticipate vincolanti al fine di rifiutare trattamenti di sostegno vitale in specifiche situazioni che potrebbero verificarsi in un determinato futuro, in modo da poter essere certi di esercitare la propria libertà personale anche in situazioni di oggettivo impedimento.

 

I fatti

Nel 2017, il dottor Lings aveva cominciato ad interagire con “A”, il quale soffriva di irrisolti problemi neurologici e, fiaccato dalla situazione, aveva deciso fosse meglio porre fine alla propria vita piuttosto che continuare a soffrire. Molto probabilmente, si era imbattuto nel sito web promosso dall’associazione “Medici a favore dell’eutanasia” e tramite il sito aveva avuto modo di parlare col dottor Lings. Una volta in contatto, il dottor Lings si era speso personalmente per favorire l’intento suicidario di “A” chiedendo a un suo collega di prescrivergli il Fenemal (un barbiturico). Il tentativo di suicidio era comunque fallito.

Sempre nel 2017, il dottor Lings aveva nuovamente procurato Fenemal per un altro soggetto, “B”. “B” era rimasto paralizzato a seguito di un ictus, non considerava più la vita degna di essere vissuta e desiderava porre fine alla sua vita. Secondo la dichiarazione rilasciata dall’ex moglie di “B”, “B” aveva cercato di recarsi in Svizzera per le pratiche di fine vita ma non aveva trovato nessun medico che attestasse che “B” era adeguatamente preparato per compiere l’ultimo atto, come richiesto dalle autorità svizzere. “B” aveva quindi contattato il dottor Lings che gli aveva dato consigli su come potersi suicidare in autonomia e procurato i farmaci necessari a farlo.

“C” aveva 85 anni e soffriva di una lunga lista di infermità. Il desiderio di porre fine alle sue sofferenze era particolarmente spiccato, tanto che “C” aveva già acquistato i medicinali necessari allo scopo; doveva solo farsi coraggio e mettere in atto quel gesto estremo tante volte messo in scena nella sua mente. Nel 2018 contatta il dottor Lings via email chiedendo il suo supporto. Il dottor Lings ovviamente non si tira indietro, le conferma che i farmaci a sua disposizione sono “eccellenti” per raggiungere lo scopo e le raccomanda comunque di consultare la sua guida online, per evitare ogni errore. Il 6 agosto 2018, si spinge anche a confermarle quanto fosse una buona idea potenziare l’effetto del farmaco utilizzando un sacchetto di plastica da avvolgere attorno alla testa (“Se sei in grado di andare fino in fondo, ne sarai sicura al 100%. Ricorda in quel caso che è necessario mettere un elastico intorno al collo“). Il 10 agosto 2018, “C” viene trovata morta nel suo letto con un sacchetto di plastica sopra la testa.

Per i fatti accaduti a “B” e “C”, il dottor Lings è stato condannato dai tribunali danesi per il reato di istigazione/aiuto al suicidio, mentre per i fatti accaduti ad “A” è stato condannato per tentata istigazione/aiuto al suicidio ai sensi dell’articolo 240 del codice penale danese.

I tribunali gli hanno inflitto 60 giorni di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

 

Argomenti delle parti

Per il tribunale danese l’istigazione/aiuto al suicidio è punibile ai sensi dell’articolo 240 del codice penale in quanto diretto nei confronti di individui determinati.

Secondo la corte danese, il dottor Lings aveva infatti effettivamente compiuto specifici atti di istigazione al suicidio rivolti nei confronti di singole persone in condizione di sofferenza fisica e/o psicologica. Si era prodigato nel fornire consigli e raccomandazioni a tutti gli aspiranti suicidi e, nel caso di “C”, le aveva inviato almeno nove e-mail.

Oltre ad aver dato consigli, il dottor Lings aveva anche deliberatamente compiuto atti concreti ed indirizzati a sostenere l’intento suicidario, prescrivendo o procurandosi, tramite altri, i farmaci necessari alla messa in atto del gesto (casi “A” e “B”).

Il dottor Lings non era quindi stato condannato per la pubblicazione online della sua “guida al suicidio” (quello era una “generica” raccolta di metodi per suicidarsi diffusa al pubblico, pratica legale in Danimarca), ma per le interazioni personali avute con le vittime.

Al contrario, la linea difensiva del signor Ling si basava sull’affermazione di non avere mai sostenuto né incoraggiato determinate persone a suicidarsi. A suo avviso, i suoi consigli avevano sempre avuto carattere generale, esattamente come le informazioni pubblicate sulla “guida”. Il dottor Lings lamentava inoltre che la sentenza delle Corti danesi, tacitandone la voce ed impedendogli di interagire liberamente con altri soggetti, avesse invece violato il suo diritto alla libertà di espressione.

 

La valutazione della CEDU

Anche se il diritto dell’individuo a predisporre un testamento biologico per decidere in che modo e in quale contesto porre fine alla propria vita resta garantito (posto ovviamente che l’individuo sia stato in grado di formare liberamente la propria volontà e -sempre liberamente- di agire di conseguenza), le autorità hanno anche il dovere inderogabile di proteggere le persone vulnerabili contro le azioni che possano mettere in pericolo la loro vita.

Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), i tribunali nazionali, applicando la legge danese in vigore, hanno legittimamente perseguito gli obiettivi di protezione della salute pubblica e di protezione dei diritti della persona, nell’ambito della discrezionalità (“margine di discrezionalità”) concessa alle autorità in questi casi particolari.

La CEDU non ha quindi riscontrato alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione (“libertà di espressione”) e ha respinto il ricorso.

 

 

CEDU – Sentenza Lings v. Denmark, 12 Luglio 2022 (in .pdf) scaricabile:

 

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