Il processo a carico dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms si è concluso in primo grado con assoluzione piena, pronunciata dal Tribunale di Palermo, “perché il fatto non sussiste”.
La decisione si colloca al termine di un lungo dibattimento che ha visto contrapporsi le ipotesi accusatorie della Procura e le valutazioni del Collegio giudicante.
Eccone i principali punti.
La sentenza è anche resa disponibile nella sua interezza al termine dell’articolo.
QUI la descrizione particolareggiata degli eventi accaduti nel 2019.
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1. Lo Stato di primo contatto
| Ipotesi accusatoria | Posizione del Tribunale |
| L’Italia era lo Stato di primo contatto, inizialmente insieme a Libia e Malta, poi in via esclusiva. Da ciò derivava un obbligo di azioni positive, inclusa l’accoglienza dei migranti e l’avvio delle procedure di identificazione e protezione internazionale. | L’Italia non poteva essere considerata Stato di primo contatto, poiché Open Arms si era rivolta inizialmente alla Spagna (Stato di bandiera) e poiché gli eventi si erano verificati in area “Search and Rescue” (SAR) non italiana. La responsabilità del coordinamento spettava al “Rescue Coordination Centre” (RCC) di Libia e Malta. |
| La Spagna non poteva essere lo Stato di primo contatto perché troppo distante per consentire alle persone soccorse in mare di raggiungere un porto sicuro in tempi ragionevoli. | Le persone soccorse in mare avrebbero potuto raggiungere un porto sicuro in tempi ragionevoli (anche in Spagna) se lo Stato di primo contato avesse agito prontamente, vista l’inidoneità e l’inoperosità degli RCC responsabili di Malta e Libia. |
| L’Italia avrebbe dovuto concedere il “Place of Safety” (POS) e identificare i migranti, in quanto Stato di primo contatto. | No, perché l’onere del coordinamento spettava a RCC dell’area SAR dove era avvenuto il recupero (ovvero Libia o Malta) |
| Il fatto che l’Italia avesse effettuato evacuazioni mediche o permesso alla nave di avvicinarsi alle coste per meteo avverso avrebbe manifestato per fatti concludenti l’intenzione italiana di prendere in carico il coordinamento delle operazioni. | Al contrario, lo Stato italiano aveva escluso per fatti concludenti l’intenzione di coordinare il caso dato che aveva chiaramente avvertito il comandante della nave del divieto assoluto di entrare in porto. |
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Secondo la Procura, l’Italia avrebbe rivestito la qualifica di “Stato di primo contatto”, inizialmente in concorso con Libia e Malta e successivamente in via esclusiva. Da ciò sarebbe derivato un obbligo di azioni positive, tra le quali lo sbarco dei migranti e la loro conduzione in un hotspot italiano, al fine di ricevere l’informativa sulla procedura di protezione internazionale e sul programma di ricollocamento europeo.
Il Tribunale di Palermo ritiene invece che:
- I primi tre eventi SAR si erano svolti in aree di responsabilità libica e maltese, dunque al di fuori della zona SAR italiana.
- Ai sensi della Risoluzione Maritime Safety Committee [MSC 167(78)], punto 6.7, la responsabilità del coordinamento delle operazioni di soccorso e dell’indicazione di un luogo sicuro di sbarco ricade sull’RCC competente per l’area in cui avviene il recupero dei naufraghi (“when the RCC responsible for the SAR region in which assistance is needed is informed about the situation, that RCC should immediately accept responsibility for co-ordinating the rescue efforts, since related responsibilities, including arrangements for a place of safety for survivors, fall primarily on the Government responsible for that region”).
- L’Italia non poteva essere qualificata come Stato di primo contatto, poiché l’ONG si era rivolta in prima istanza ad altri RCC, in particolare a quello spagnolo, Stato di bandiera della nave.
Il Tribunale ha riconosciuto che le convenzioni internazionali, come la Convenzione SAR, richiamano un principio di solidarietà fra Stati, volto a garantire l’assistenza ai sopravvissuti e ad assicurare lo sbarco nel più breve tempo possibile.
Tuttavia, tale principio non è stato adeguatamente trasposto in obblighi giuridici vincolanti: le convenzioni si limitano a formulare raccomandazioni o esortazioni alla cooperazione, prive di effetti cogenti.
Alla luce dell’inidoneità e dell’inoperosità degli RCC competenti (libico e maltese) e di quello spagnolo, lo Stato italiano non era comunque tenuto ad assumersi alcuna responsabilità del coordinamento.
Le operazioni di evacuazione medica autorizzate dall’Italia, così come il temporaneo ridosso verso le coste per ragioni meteorologiche, non configurano infatti una presa in carico del caso, ma misure di carattere contingente.
Al contrario, lo Stato italiano aveva escluso in modo esplicito e formale ogni responsabilità di coordinamento, avvertendo il comandante della Open Arms del divieto assoluto di ingresso in porto.
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2. Assegnazione del POS
| Ipotesi accusatoria | Posizione del Tribunale |
| L’Italia avrebbe dovuto concedere il POS in quanto porto sicuro più vicino al luogo di salvataggio. | Il criterio del “porto sicuro più vicino” non è giuridicamente vincolante. La richiesta di POS all’Italia era irrituale, poiché non derivante da alcuna norma vincolante. |
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La Procura individua nel principio di prossimità un obbligo giuridico.
Tuttavia, la prima richiesta di POS del 2 agosto 2019 inoltrata da Open Arms all’RCC italiano è stata qualificata dai giudici di Palermo come irrituale, poiché non fondata su obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali. La scelta di rivolgersi all’Italia appare spiegabile con la vicinanza di Lampedusa all’area di soccorso, ma la normativa vigente non attribuisce alcun diritto di approdo al porto più vicino.
Secondo il Tribunale, il riferimento al criterio di prossimità è dunque improprio, non trovando fondamento in interpretazioni consolidate dei trattati.
Nemmeno il rifiuto di altri Stati coinvolti, come Malta, muta tale conclusione: l’RCC spagnolo avrebbe potuto garantire lo sbarco entro tempi ragionevoli, come richiesto dalle linee guida internazionali. Ne consegue che la vicinanza geografica non può, da sola, determinare la competenza italiana in materia di soccorso e sbarco.
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3. La presa in carico dei migranti
| Ipotesi accusatoria | Posizione del Tribunale |
| Una volta entrati in acque territoriali italiane, i migranti avrebbero dovuto essere fatti sbarcare e condotti in hotspot. | Il Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) si applica solo allo straniero già “affidato” all’Italia. L’ingresso nelle acque territoriali senza presa in carico non configura un obbligo giuridico di accoglienza. |
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Il Pubblico Ministero ha sostenuto che, una volta che la nave Open Arms si era ridossata a Lampedusa, i migranti entrati nelle acque territoriali italiane dovessero essere fatti sbarcare e condotti in un hotspot, per ricevere l’informativa sulla protezione internazionale e sul programma di ricollocamento.
Il Tribunale ha invece rilevato un errore interpretativo del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), che disciplina la gestione dello straniero già “affidato” all’Italia, ossia entrato irregolarmente e preso in carico dalle autorità.
Nel caso Open Arms mancava tale presupposto di affidamento: la mera presenza nelle acque territoriali non comportava di per sé un obbligo giuridico per lo Stato di procedere allo sbarco o di trasferire i migranti nei centri di crisi.
Di conseguenza, l’argomento accusatorio non trova riscontro normativo e non può fondare responsabilità penale.
4. Eventi SAR e qualificazione delle zone
| Ipotesi accusatoria | Posizione del Tribunale |
| Uno degli eventi SAR (il quarto) si sarebbe svolto in area di responsabilità italiana | Anche il quarto evento SAR avvenne in area maltese, poiché al momento del peggioramento delle condizioni meteo la nave si trovava ancora in area SAR maltese. |
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L’accusa cerca di ancorare la competenza all’Italia tramite la localizzazione degli eventi, ma il Tribunale nega qualsiasi giurisdizione SAR italiana, rinviando alla responsabilità maltese.
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5. Reati ipotizzati
| Ipotesi accusatoria | Posizione del Tribunale |
| Sequestro di persona aggravato (art. 605 c.p.) e omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) per il mancato sbarco dei migranti. | “Il fatto non sussiste”. Le norme invocate non impongono obblighi giuridici vincolanti all’Italia; eventuali responsabilità sono di natura politica o internazionale, non penale. |
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Il Tribunale ritiene auspicabile, e probabilmente non più rinviabile, l’adozione di un quadro normativo internazionale che imponga agli Stati un effettivo dovere di cooperazione e solidarietà.
Allo stato attuale, tuttavia, il Tribunale sottolinea che esistono soltanto raccomandazioni prive di efficacia vincolante: la loro inosservanza non può tradursi in responsabilità giuridica, tanto meno penale, per gli organi statali.
Entrambi i reati contestati a Salvini si fondavano sull’addebito del mancato accoglimento delle richieste di POS; ma, secondo i giudici, sull’Italia gravava al più una responsabilità politica o internazionale per non avere supplito alle inadempienze di altri Stati, non certo un obbligo giuridico specifico.
Non vi era dunque alcun obbligo legale di concedere il POS, neppure in relazione alla presenza di minori a bordo. È vero che i minori stranieri non accompagnati godono di una tutela rafforzata nel diritto italiano, ma proprio per questo furono tempestivamente sbarcati a Lampedusa, ben prima del sequestro disposto dalla Procura di Agrigento.
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6. Distress e condizioni della nave
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Ipotesi accusatoria |
Posizione del Tribunale |
| La nave era in stato di distress, ossia in pericolo grave e imminente. | Non vi erano condizioni tali da configurare il distress. La nave era attrezzata per ospitare fino a 300 persone in emergenza. |
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La Corte ha richiamato la definizione di distress contenuta nella Convenzione SAR (MSC 70/69), che descrive una situazione di grave e imminente pericolo per la nave e per l’incolumità delle persone a bordo, tale da richiedere soccorso immediato (es. rischio di affondamento o capovolgimento). Alla luce degli atti, i giudici hanno escluso che la Open Arms, nelle notti tra il 13 e il 14 agosto, si trovasse in tale condizione: le condizioni meteomarine, pur difficili, non configuravano un imminente rischio di naufragio.
Inoltre, secondo le dichiarazioni del comandante Creus e del presidente Camps, l’imbarcazione era strutturata per ospitare fino a 300 persone in emergenza, sicché la presenza di 147 migranti non integrava di per sé una situazione di pericolo immediato.
La valutazione del Tribunale è dunque di tipo tecnico, contrapposta a quella umanitaria dell’accusa, che enfatizzava sovraffollamento e sofferenza psichica dei migranti.
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7. Open Arms come POS temporaneo
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Ipotesi accusatoria |
Posizione del Tribunale |
| Le tesi coincidono, la situazione di sovraffollamento della nave, il livello di sofferenza psichica dei migranti le precarie condizioni igieniche inducono a dubitare che Open Arms potesse fungere da POS temporaneo. | |
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La Risoluzione MSC 167(78), al punto 6.12, definisce un “luogo di sicurezza” come quello in cui le operazioni di salvataggio si considerano terminate, la vita dei sopravvissuti non è più minacciata e i bisogni di base (cibo, riparo, cure mediche) possono essere soddisfatti.
Sempre secondo la medesima Risoluzione, una nave soccorritrice può fungere da luogo di sicurezza temporaneo soltanto se in grado di ospitare i sopravvissuti senza rischi, ma deve essere sollevata da tale responsabilità quanto prima (punto 6.14).
Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che, astrattamente, la Open Arms avrebbe potuto svolgere questa funzione temporanea; tuttavia, le condizioni di sovraffollamento, le precarie situazioni igieniche e il livello di sofferenza psichica dei migranti a bordo inducevano a dubitare della sua idoneità effettiva. In tal senso, la nave non poteva essere considerata un POS stabile e la permanenza prolungata dei naufraghi a bordo risultava inadeguata.
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8. Ricollocamento e negoziati europei
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Ipotesi accusatoria |
Posizione del Tribunale |
| L’Italia avrebbe colpevolmente ritardato la concessione del POS, subordinandoli alla stipula di accordi di ricollocamento con altri Paesi europei. | Il ricollocamento è una scelta politica, non disciplinata da norme giuridiche vincolanti. Non può rilevare in sede penale. |
9. Respingimento
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Ipotesi accusatoria |
Posizione del Tribunale |
| Il mancato sbarco equivaleva a respingimento, vietato dal diritto internazionale. | Non si trattava di respingimento, poiché non vi fu rinvio verso un Paese dove i migranti rischiavano persecuzioni. Si trattò di semplice diniego di ingresso. |
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Per l’accusa, vietare lo sbarco equivaleva a un respingimento in senso vietato dal diritto internazionale: un rifiuto di ingresso che, di fatto, privava i migranti della possibilità di chiedere asilo e di essere protetti da trattamenti inumani o degradanti.
Il Tribunale ha distinto il “diniego di ingresso” dal “respingimento” in senso tecnico. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il respingimento presuppone il rinvio forzato verso un Paese in cui la persona rischia persecuzioni o violazioni dei diritti fondamentali.
Nel caso Open Arms, invece, non vi fu alcun rinvio verso Paesi terzi, bensì un mero rifiuto di autorizzare l’ingresso nel territorio italiano.
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10. Passaggio non inoffensivo
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Ipotesi accusatoria |
Posizione del Tribunale |
| Le tesi coincidono, nel caso di operazioni dirette al salvataggio di persone in pericolo o in difficoltà, il passaggio non può mai essere ritenuto come “non inoffensivo”. Le esigenze primarie di tutela della vita umana in mare prevalgono su ogni diversa valutazione di carattere amministrativo o politico. | |
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Il decreto interministeriale del 1° agosto 2019 aveva vietato l’ingresso della Open Arms nelle acque territoriali italiane, qualificando il suo transito come “non inoffensivo”. La motivazione risiedeva nel fatto che l’imbarcazione, battente bandiera non italiana, aveva imbarcato migranti in aree non di competenza SAR italiana e senza alcun coordinamento con le autorità nazionali. In base a tale impostazione, casi simili venivano automaticamente assimilati a fattispecie di immigrazione clandestina: il passaggio della nave veniva dunque considerato non inoffensivo per il solo fatto di trasportare migranti, indipendentemente dalla natura dell’operazione di soccorso.
Il Tribunale, tuttavia, ha condiviso la posizione del Pubblico Ministero secondo cui, laddove un transito sia finalizzato al soccorso di persone in pericolo o in difficoltà, esso non può mai essere ritenuto “non inoffensivo”. Le esigenze primarie di tutela della vita umana in mare prevalgono su ogni diversa valutazione di carattere amministrativo o politico.
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Conclusione
Il processo ha evidenziato lo scarto tra la lettura estensiva dell’accusa – volta a ricavare obblighi positivi a carico dell’Italia dal principio di prossimità e dal dovere di tutela dei diritti fondamentali – e l’approccio restrittivo del Tribunale di Palermo, che ha ricondotto gran parte delle norme internazionali a semplici raccomandazioni prive di forza cogente.
È significativo, tuttavia, che i giudici abbiano scelto di interpretare in modo particolarmente rigido anche quelle disposizioni che, pur fissando criteri di competenza nelle operazioni SAR, lasciano un margine di incertezza e richiedono cooperazione fra Stati. Una lettura così deterministica rischia di trascurare l’elasticità voluta dalle convenzioni stesse, pensate per adattarsi a circostanze variabili e spesso emergenziali.
L’assoluzione di Salvini non chiude certo il dibattito: da un lato, mette in luce l’assenza di regole chiare e vincolanti a livello internazionale ed europeo; dall’altro, segnala la tensione costante tra esigenze di sicurezza nazionale, obblighi umanitari e scelte politiche.
In attesa della pronuncia della Cassazione, la vicenda conferma che il Mediterraneo resta non solo un confine geografico, ma anche il terreno di una sfida giuridica e politica ancora irrisolta.
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Tribunale di Palermo, Sezione II Penale – Open Arms Salvini, n. 8464/24 del 18 Giugno 2025, (in .pdf) scaricabile: