DOCUMENTI
Comitato Nazionale per la Bioetica – Dichiarazioni anticipate di trattamento – 18 dicembre 2003 – Il Comitato Nazionale per la Bioetica si preoccupa di fare luce sui principali dubbi e riserve che, nel dibattito in corso sul tema, vengono avanzate su struttura e modalità di attuazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento nonché di fornire raccomandazioni in merito alla forma delle dichiarazioni stesse.
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Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione Speciale n. 01298/2018 – 18 Luglio 2018 – I chiarimenti del Consiglio di Stato su come debbano essere archiviate le “disposizioni anticipate di trattamento” (Legge 219/2017), su come stilarle, sui soggetti che possano avervi accesso.
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GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 21748/2007 (Englaro)
Il tutore deve decidere non “al posto” dell’incapace né “per” l’incapace, ma “con” l’incapace, ovvero ricostruendo la decisione ipotetica che il paziente incosciente avrebbe assunto ove fosse stato capace soltanto: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia irreversibile e (b) l’istanza del tutore sia realmente espressiva della voce del rappresentato (sulla base della sua idea di dignità della persona e dei suoi convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici).
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Prima Corte d’Assise di Milano – Ordinanza del 14 Febbraio 2018 (Cappato-Dj Fabo) – L’obbligo a sottoporsi a una determinata terapia può intervenire solo per legge e solo al fine di evitare di creare pericolo per gli altri. Solo in questi limiti può essere compresso il diritto alla libertà dell’individuo a decidere sulla propria vita. Tale diritto dovrebbe contemplare, a determinate condizioni, la libertà di decidere sul proprio futuro anche nei casi in cui da ciò dipenda la propria morte. La Corte ritiene che il riconoscimento di detto diritto renda ingiustificata la sanzione penale (o, perlomeno, una sanzione penale così severa come quella prevista attualmente dall’articolo 580 c.p.) comminata nel caso in cui le condotte di partecipazione al suicidio siano state di mera attuazione di quanto richiesto da chi aveva già fatto la sua scelta in maniera libera e consapevole. Solleva quindi dubbi di costituzionalità relativi alla parte dell’art. 580 c.p. in cui si incriminano le condotte di aiuto al suicidio (che non determinino o rafforzino il proposito suicidario) alla stessa maniera di quelle dell’istigazione al suicidio.
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Corte di Cassazione – Sezione I Penale – Sentenza 7390/2018 – Sono di “particolare valore morale e sociale” quei moventi che corrispondono ad un’etica ispirata ai più elevati valori della natura umana, che godono dell’approvazione della coscienza comune e risultano altresì avvertiti e favorevolmente valutati dalla società civile. Questa circostanza attenuante non si applica però alle pratiche eutanasiche e di fine vita che sono ancora oggetto di ampio dibattito nella società e non hanno ancora ottenuto un generale apprezzamento positivo.
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Corte Costituzionale – Ordinanza n. 207/2018 del 24 Ottobre 2018 (Cappato-Dj Fabo) – Il legislatore penale, tramite l’art. 580 c.p., intende proteggere il soggetto da decisioni in suo danno creandogli intorno una “cintura protettiva” per impedire a terzi di cooperare in qualsiasi modo (sia nella forma del concorso morale che di quello materiale) col suo proposito suicidario. La Corte sottolinea come l’articolo 580 c.p. sia ancora funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento (la tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili) e non debba quindi essere inteso come incompatibile con la nostra Costituzione. Tuttavia, in taluni casi (come nei casi di soggetti affetti da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, tenuti in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale e totalmente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli) il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione dei malati nella scelta delle terapie, potendo essi optare solo per la sedazione profonda e l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e non anche per trattamenti diretti a determinarne la morte.
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NORMATIVA
Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Disposizioni Anticipate di Trattamento – L’espressione “disposizioni anticipate di trattamento” si riferisce a qualsiasi tipo di manifestazione di volontà di un soggetto che, tramite il proprio consenso (o dissenso), decide in merito a trattamenti sanitari futuri cui potrebbe essere sottoposto in situazioni in cui non fosse più cosciente o dovesse aver perso la sua capacità decisionale. Le disposizioni anticipate fanno sì che soggetti adulti e consapevoli possano esercitare il diritto di decidere anticipatamente e autonomamente che trattamenti ricevere, nel rispetto del loro diritto all’autodeterminazione, mettendo così al centro del percorso terapeutico la volontà del paziente.
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