Il Senato ha disposto la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022 in materia di benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi, di raduni illegali (la famosa norma “anti-rave”) e di vaccinazione anti COVID-19 e tra oggi e domani toccherà alla Camera approvare la nuova norma.
L’articolo 7 del DL 162/2022 prevede che l’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che
operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale termini a partire dal 2 novembre 2022 (invece che dal 31 Dicembre 2022, come inizialmente previsto).
L’inadempimento dell’obbligo per le categorie in esame aveva determinato la sospensione dall’esercizio della professione e il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa, che vengono ora cancellati.
Si sospendono inoltre, per il momento fino al 30 giugno 2023, le sanzioni amministrative di 100 euro previste per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, quali ad esempio quelle gravanti sul personale sanitario appena citato o sui cittadini over-50 (che, fino al 15 Giugno 2022 erano tenuti a vaccinarsi).
L’articolo 7-bis finanzia poi l’attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, con “l’intento di conseguire la migliore efficacia degli strumenti di prevenzione ordinari per far fronte a emergenze sanitarie”, tra cui la circolazione di agenti patogeni potenzialmente capaci di causare delle vere e proprie pandemie.
L’articolo 7-ter abroga buona parte delle norme che avevano istituito il cosiddetto “green pass”. A partire da fine anno (31 dicembre 2022) anche le ultime strutture per accedere alle quali il green pass era considerato obbligatorio [reparti di degenza delle strutture ospedaliere; strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA)] non dovrebbero richiederlo più.
Da ultimo, le persone in isolamento (ovvero coloro che devono evitare contatti dopo essere risultate positive al SARS-CoV-2) potranno tornare alla vita sociale dopo cinque giorni, purché in presenza di tampone negativo (molecolare o antigenico rapido) effettuato al termine di tale periodo e purché in assenza di sintomi.
Le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2, dovranno restare in regime di autosorveglianza (con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 o superiore) fino al quinto giorno successivo al contatto in questione e potranno sospendere le cautele proprio al termine del quinto giorno, senza necessità di effettuare un tampone molecolare o antigenico.
Il Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato relativo al D.L. 162/2022, datato 14 dicembre 2022 (in pdf, scaricabile):
20221214 Dossier D22162b