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Sequestro di persona e “atto dettato da ragioni politiche” – il Caso Gregoretti-Salvini (Tribunale dei Ministri di Catania, 2019)

Domani, 12 febbraio, l’aula di Palazzo Madama dovrà pronunciarsi sull’autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti.

Nel caso i senatori votassero a favore reputerebbero “con valutazione insindacabile” che Salvini non abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per il perseguimento di un interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo, permettendo così la celebrazione del processo a carico dell’ex Ministro.

 

I fatti

La sera del 25 luglio 2019 il comandante della nave “Gregoretti”, unità militare italiana, riceveva l’ordine di dirigere a nord dell’isola di Lampedusa per ricevere a bordo 131 migranti soccorsi in due distinte operazioni SAR (“Search and Rescue”) da un pattugliatore della Guardia di Finanza e da una motovedetta della guardia costiera.

Alla nave Gregoretti viene quindi richiesto di dirigersi verso il Porto di Catania in attesa dell’indicazione del POS (“place of safety”) dove sbarcare i migranti: ancorerà in rada nella notte tra il 26 luglio e il 27 luglio.

Le condizioni meteo però peggiorano e la “Gregoretti” ripara allora nel porto di Augusta dove ormeggia il 28 luglio e dove resterà fino a fine mese (il 31 luglio) quando i migranti a bordo verranno autorizzati a sbarcare, per essere trasferiti presso l ’hotspot di Pozzallo.

 

La condotta criminosa del Ministro

Come nel caso della nave “Diciotti”, il Tribunale dei Ministri considera che Matteo Salvini abbia abusato delle prerogative e funzioni amministrative a lui attribuite nell’ambito dell’iter procedurale per l’assegnazione del cosiddetto “place of safety” (“luogo sicuro” o “porto sicuro”) dove far sbarcare i migranti ospitati a bordo della “Gregoretti”, ponendo arbitrariamente il proprio veto e determinando così la forzosa permanenza dei migranti a bordo dell’unità navale, con conseguente illegittima privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile ed al di fuori di quanto consentito dalla legge.

Tra l’altro, la nave “Gregoretti”, è un mezzo “destinato all’attività di vigilanza pesca” e non è attrezzata per gestire questo tipo di emergenze per un periodo di tempo troppo lungo: i migranti sono infatti stati ospitati sul ponte di coperta per cinque giorni, esposti agli agenti atmosferici e al caldo, in condizioni igienico-sanitarie precarie e con l’equipaggio della nave non numericamente sufficiente per gestire un così alto numero di persone.
Inoltre, circa 29 migranti presentavano segni clinici di malattie infettive, prevalentemente scabbia.

 

Il sequestro di persona

Il reato ipotizzato è quindi il sequestro di persona ex articolo 605 del codice penale che prevede che chiunque privi qualcun altro della libertà personale (fisica e di locomozione) sia punito con la reclusione da sei mesi a otto anni (da tre a dodici anni se si tratta di minori). Inoltre, se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena sale da uno a dieci anni.

Trattandosi di un reato a forma libera la sua realizzazione può avvenire nei modi più svariati (con violenza, con minacce, mediante inganni) e anche il grado di privazione della libertà può variare (può trattarsi sia di privazione assoluta che non).
Si tratta inoltre di un reato necessariamente permanente (ovvero di un reato caratterizzato dalla protrazione nel tempo della condotta criminosa), in quanto presuppone che la limitazione dell’altrui libertà di movimento sia protratta per un tempo apprezzabile, seppur breve.

L’elemento oggettivo del reato:  I “modi” – L’azione “contra legem”

La privazione dell’altrui libertà è stata adottata dal Ministro Salvini, secondo il Tribunale, contra legem, ovvero in violazione della normativa internazionale e nazionale che regolamenta la materia

Gli obblighi di salvare vite in mare, di attivarsi per prestare assistenza a ogni persona in pericolo e di trovare un “place of safety” (“luogo sicuro” o “porto sicuro”) dove sbarcare i migranti costituiscono infatti precisi doveri degli Stati sulla base della “Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare” (SOLAS – Safety Of Life At Sea), della “Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare” (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) e della “Convenzione Internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo” (SAR – Search and Rescue), tutte ratificate dall’Italia e interamente applicabili a norma del diritto italiano.

L’obbligo di salvare la vita in mare costituisce quindi un preciso dovere degli Stati e prevale su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare, in ragione degli aspetti di assoluto rilievo costituzionale coinvolti, quali quelli attinenti al diritto alla vita, alla libertà ed a rispetto della dignità umana.

Anche a livello di normativa interna, l’art 10-ter del Testo Unico Immigrazione (DLgs 286/1998) esclude qualsivoglia forma di costrizione dei migranti, essendo per essi prevista l’immediata conduzione in strutture ricettive per le operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico e per la presentazione delle istanze volte all’attivazione delle procedure di protezione internazionale.

Da ultimo, va rammentato che a bordo vi erano anche 16 minori il cui sbarco veniva autorizzato dal Ministro Salvini solamente dopo l’intervento della Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, in violazione della legge Zampa n. 47/2017 che prevede espressamente il diritto dei minori non accompagnati di essere immediatamente accolti in strutture idonee, sancendo inoltre il divieto assoluto di respingimento ed espulsione nei loro confronti.

L’elemento oggettivo del reato: Il “grado” – L’apprezzabile limitazione della libertà di movimento

Il Tribunale ritiene che la condizione di stallo che ha imposto ai migranti di rimanere confinati a bordo della nave “Gregoretti” fino al giorno 31 luglio 2019 costituisca obiettiva conseguenza dell’omessa indicazione, dietro precise direttive del Ministro dell’Interno, del “place of safety”.

La protratta permanenza dei migranti per cinque giorni a bordo di una nave dapprima alla fonda e poi ormeggiata sotto il sole in piena estate, la necessità di dormire sul ponte della nave, le condizioni di salute precarie di numerosi migranti, la presenza a bordo di donne e minori (anche se fatti sbarcare il 29 luglio), costituiscono infatti circostanze che testimoniano le condizioni di assoluto disagio psico-fìsico sofferte dai migranti a causa di tale situazione di “costrizione” determinata dall’assenza del “place of safety”, con conseguente apprezzabile limitazione della libertà di movimento (non voluta e subita) dei migranti a bordo.

L’elemento soggettivo del reato

Il reato di sequestro di persona non richiede un dolo specifico essendo sufficiente il dolo genericoconsistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione.

Secondo il Tribunale, la riconducibilità dell’omessa indicazione del “place of safety” e del correlato divieto di sbarco ad una precisa direttiva del Ministro dell’Interno si evince sia dalle numerose esternazioni pubbliche del Ministro sia dalle dichiarazioni rese dai massimi vertici amministrativi preposti al comando.

La scriminante ex articolo 51 codice penale

La sufficienza del dolo generico esclude che possa assumere rilevanza lo scopo perseguito dall’agente a meno che lo stesso costituisca il risultato del “corretto esercizio” di un potere in quanto scriminato dalla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto o dell’adempimento di un dovere prevista dall’art. 51 c.p.

Il Tribunale si domanda quindi se le scelte del Ministro Salvini potessero essere scriminate (ovvero giustificate) dal fatto che fossero state prese per adempiere a un dovere imposto dalla legge.

Il Ministro dell’Interno è infatti responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è l’autorità nazionale di pubblica sicurezza: la scelta di confinare sulla Gregoretti i migranti per cinque giorni era da considerarsi “necessaria” per l’interesse generale del Paese perché fondata su ragioni di ”ordine pubblico”?

Il Tribunale ritiene che lo sbarco dei 131 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema di “ordine pubblico” sia perché in concomitanza con il “caso Gregoretti”, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento sia perché nessuno dei soggetti ascoltati dal Tribunale aveva riferito di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di “persone pericolose” per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale.

Dunque, secondo il Tribunale, la decisione del Ministro non era stata adottata in senso stretto per problemi di ordine pubblico, bensì per la volontà meramente politica di portare all’attenzione dell’Unione Europa il “caso Gregoretti” sollecitando una redistribuzione dei migranti sbarcati in Italia in base al principio di mutua solidarietà fondato sul concetto di “chi sbarca in Italia sbarca in Europa”.
Obiettivo del tutto legittimo e condivisibile ma perseguito al di fuori delle finalità proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalla legge.

 

Atto politico o atto dettato da ragioni politiche?

L’ ”atto politico” è l’atto che promana dai supremi organi dello Stato per dettare “disposizioni generali di indirizzo in relazione alla costituzione, alla salvaguardia ed al funzionamento dei pubblici poteri”.
Esso è deputato ad individuare i fini generali (tipicamente fini di indirizzo politico) che spetta poi alla funzione amministrativa realizzare concretamente e che mai presentano connessioni con il caso concreto né hanno capacità lesiva nei confronti delle sfere soggettive individuali.

Sia perché l’atto politico non ha capacità lesiva di situazioni soggettive individuali (e, quindi, rispetto ad esso non potrà esservi un’esigenza di tutela giurisdizionale per il privato cittadino, privo di interesse ad agire), sia per preservare l’autonomia del potere politico da quello giudiziario, l’atto politico è sempre stato considerato come insindacabile da parte della magistratura, a differenza invece del cosiddetto “atto dettato da ragioni politiche”.

Come classificare la condotta del Ministro Salvini nel caso specifico?

Secondo il Tribunale, nel “caso Gregoretti” non si è di fronte ad un atto politico in senso stretto ma ad un atto (amministrativo) dettato da ragioni politiche e quindi censurabile dal potere giudiziario.

Il diniego del rilascio del “place of safety” (e quindi dello sbarco) costituisce infatti atto amministrativo, privo di discrezionalità nell’an -ovvero nel “se” tale atto sia obbligatorio o meno- proprio perché dovuto (come visto) sulla base di normative nazionali e sovranazionali vincolanti per lo Stato italiano.
L’unica “discrezionalità” prevista per l’indicazione del “place of safety” è di tipo “tecnico-amministrativo”, mentre si è già disquisito sul come le ragioni sottese al veto posto dal Ministro dell’Interno al rilascio del “place of safety” fossero unicamente di tipo “politico”.

Il Ministro ha quindi agito al di fuori delle finalità proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalla legge e tale atto -illegittimo e censurabile secondo il Tribunale- ha avuto diretta ed immediata influenza sulla sfera giuridica soggettiva ed individuale dei migranti, lesi nel loro diritto inviolabile della libertà personale.

Il reato infine è un reato “ministeriale” (e quindi di competenza del Tribunale dei Ministri) poiché fondato sull’illecito “uso delle prerogative ministeriali e dei poteri scaturenti dalla posizione di Ministro”.

 

Tribunale di Catania – Sezione Reati Ministeriali – Domanda di autorizzazione a procedere (16 Dicembre 2019), Caso Salvini-Gregoretti, in .pdf (scaricabile):

Tribunale di Catania - Sezione Reati Ministeriali - Domanda autorizzazione a procedere (16dic2019 - Gregoretti)

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