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IMMIGRANDO (7.2) – Come si esegue l’espulsione?

L’esecuzione del provvedimento espulsivo è tipicamente effettuata tramite due distinte modalità: accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e intimazione a lasciare il territorio dello Stato (tramite ordine del questore o “foglio di via”).

 

L’ accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica

Il Testo Unico Immigrazione (articolo 13, comma 4, del DLgs 286/1998) prevede che si esegua il provvedimento di allontanamento, con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in pochi casi tassativi, ovvero:
– quando l’espulsione è disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
– quando sussiste rischio di fuga, ad esempio per i soggetti privi di passaporto/carta di identità, privi di alloggio o che abbiano in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
– quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
– quando lo straniero non abbia osservato, senza un giustificato motivo, il termine concesso per la partenza volontaria;
– quando lo straniero è soggetto all’espulsione a titolo di misura di sicurezza (art 15 del DLgs 286/1998) o a sanzione sostitutiva della detenzione disposta dal giudice ai sensi dell’art 16.

L’accompagnamento coatto alla frontiera, tuttavia, può non essere immediato a causa delle difficoltà operative che si verificano abbastanza di frequente, quali quelle relative all’ottenimento dei documenti necessari per il viaggio nonché all’identificazione del mezzo migliore per il rimpatrio.
Vale la pena ricordare che per rimpatriare un immigrato -tra gli altri requisiti- è indispensabile che il Paese d’origine lo riconosca come suo cittadino o che siano stati negoziati specifici accordi con i Paesi di transito affinché riaccolgano i migranti: senza l’assenso dell’ambasciata del Paese d’origine (o senza accordi coi Paesi di transito) non è infatti permesso il rimpatrio del migrante ed è per questo motivo che la negoziazione degli accordi bilaterali di riammissione è così importante per quanto concerne l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione.

L’articolo 13, comma 5-bis del TU Immigrazione prevede che “in attesa della definizione del procedimento di convalida [del provvedimento espulsivo di accompagnamento alla frontiera], lo straniero espulso è trattenuto in uno dei Centri di permanenza per i rimpatri salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili“.
L’articolo 14, comma 1, del TU Immigrazione prevede altresì che “quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento [come ad esempio nel caso in cui il Paese d’origine non riconosca il migrante come suo cittadino] (..) il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino”.

Il trattenimento può avvenire per un periodo massimo di 180 giorni, prorogabili di altri 30 giorni in caso di precedente trattenimento presso le strutture carcerarie italiane ed, eventualmente, di altri 15 giorni previa convalida da parte del giudice di pace (articolo 14, comma 5, del TU Immigrazione).

In caso non vi sia disponibilità di posti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri, su richiesta del questore, il giudice di pace può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in “strutture diverse e idonee”, nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza, fino alla definizione del procedimento di convalida.

 

L’ intimazione a lasciare il territorio dello Stato

Decorso il termine massimo di trattenimento previsto dal TU Immigrazione (o comunque in tutti i casi in cui il trattenimento non sia stato possibile, sia -ad esempio- per ragioni di salute o per mancata convalida del provvedimento espulsivo o proroga) e nel caso in cui l’amministrazione non sia riuscita a dare esecuzione al provvedimento di espulsione, lo strumento a disposizione del questore per procedere all’allontanamento del migrante irregolare è l’intimazione a lasciare il territorio nazionale.

A norma dell’articolo 14, comma 5-bis, del TU Immigrazione il questore emette così un “ordine”, con il quale intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato nel termine di sette giorni: non siamo riusciti ad espellerti e ti ordiniamo allora di auto-espellerti.

Secondo la disciplina vigente, lo straniero destinatario di un ordine di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato (salvo speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno).
Chi viola l’ordine commette un reato sanzionato con la reclusione da uno a quattro anni e che comporta l’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione.

 

Il foglio di via

A fianco dei due strumenti appena esaminati ve ne è un terzo, nella pratica assai utilizzato, che consiste nell’avvio alla frontiera con foglio di via obbligatorio nei confronti degli stranieri abitualmente dediti a traffici delittuosi o comunque pericolosi per ragioni di sicurezza pubblica, secondo quanto definito dagli articoli 1 e 2 del DLgs 159/2011.

In questo caso gli stranieri ricevono un foglio di via obbligatorio che consiste in un ordine di rimpatrio con mezzi propri nel Comune di dimora abituale (ovvero all’estero, se non dimoranti in Italia) -da ottemperarsi entro un periodo di tempo variabile che può andare dai 5 ai 15 giorni – e nel conseguente divieto di rientro su suolo italiano.

In caso di inottemperanza (casistica che si presenta purtroppo molto frequentemente, con lo straniero che semplicemente ignora l’ordine e fa perdere le sue tracce restando in Italia), è previsto l’accompagnamento coatto alla frontiera e l’inizio dell’iter ad esso collegato.

 

Il rimpatrio volontario assistito

Infine, al soggetto irregolare che non ricada nelle casistiche per le quali l’accompagnamento immediato alla frontiera sia obbligatorio, il Prefetto può concedere – ai fini dell’esecuzione dell’espulsione- un termine per la partenza volontaria per il ritorno nel proprio Paese d’origine, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cui all’articolo 14-ter del TU immigrazione.

Hanno priorità per l’accesso a tali programmi i soggetti vulnerabili, le vittime di tratta o i soggetti affetti da gravi patologie.

Le disposizioni sul rimpatrio volontario assistito non si applicano a coloro i quali sono destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o conseguenza di questa, o sono destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

 

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