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IMMIGRANDO (7.1) – I rimpatri: respingimenti ed espulsioni

L’articolo 10-bis del DLgs 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) dispone che “lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni [di legge] è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro” e deve sottostare all’apertura di un procedimento penale per reato di immigrazione clandestina.

Nella maggior parte dei casi, sempre nello stretto rispetto di determinate eccezioni e cautele, lo straniero irregolare viene respinto o espulso (e di conseguenza rimpatriato) e l’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

 

Il respingimento

L’ingresso nel territorio italiano è consentito, a norma del Testo Unico Immigrazione, salvo casi di forza maggiore, soltanto presso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

L’articolo 10 prevede che la polizia di frontiera respinga immediatamente gli stranieri che non abbiano i requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, come ad esempio succede nel caso di straniero privo dei documenti di riconoscimento, di straniero già precedentemente espulso o di straniero segnalatoper gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali”.

Coloro che siano invece riusciti ad entrare nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (e vengano poi successivamente fermati) e coloro che, pur non avendo i requisiti richiesti per l’ingresso in Italia, siano stati temporaneamente ammessi per necessità mediche o di pubblico soccorso (come coloro che vengono soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare), sono invece espulsi dal questore con provvedimento “differito”.

In questi ultimi casi l’espulsione è eseguita mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica e, quando questo non sia possibile, lo straniero respinto è trattenuto presso i Centri di Permanenza Temporanea (per un massimo di 180 giorni) in attesa che l’espulsione possa essere eseguita. Il trattenimento nei CPT è finalizzato ad impedire che, nelle more dell’esecuzione, lo straniero si sottragga al provvedimento espulsivo.

Entrambi i tipi di respingimento previsti dall’art. 10 devono essere motivati e notificati all’interessato in una lingua a lui intellegibile.
Il provvedimento deve essere comunicato al giudice di pace territorialmente competente, il quale decide della sua convalida (entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del provvedimento alla cancelleria). Fino alla decisione della convalida, l’esecuzione del provvedimento di respingimento/espulsione è sospesa. Intervenuta la convalida, il provvedimento diviene esecutivo. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, ma il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

 

Le espulsioni

Il Testo Unico Immigrazione prevede due diverse tipologie di provvedimenti espulsivi: l’espulsione amministrativa (a sua volta suddivisa in espulsione ministeriale ed espulsione prefettizia) e l’espulsione disposta dall’autorità giudiziaria.

L’espulsione amministrativa (articolo 13 del DLgs 286/1998) disposta dal Ministro dell’Interno

L’articolo 13 del DLgs 286/1998 prevede che il Ministro dell’Interno, dopo aver informato il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri, possa disporre l’espulsione dello straniero per “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato“.

Può anche essere espulso il soggetto contro il quale vi siano fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (ex Decreto Legge n.144/2005, articolo 3).

L’espulsione amministrativa (articolo 13 del DLgs 286/1998) disposta dal prefetto

L’espulsione è disposta dal prefetto quando:
– lo straniero è entrato nel territorio dello Stato in clandestinità, sottraendosi ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
– lo straniero è “irregolare” ovvero quando è entrato/si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza di valido permesso di soggiorno;
– è considerato pericoloso perché -ad esempio- dedito a traffici delittuosi o perché abbia posto in essere atti diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato.

Come nel caso del respingimento, il provvedimento di espulsione deve essere motivato e comunicato al giudice di pace territorialmente competente, il quale decide della sua convalida (entro le quarantotto ore successive alla comunicazione del provvedimento alla cancelleria). Fino alla decisione della convalida, l’esecuzione del provvedimento di espulsione è sospesa. Intervenuta la convalida, il provvedimento diviene esecutivo. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso, ma il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale.

Nel caso in cui lo straniero che sta per essere espulso si trovi sottoposto a procedimento penale, per l’esecuzione dell’espulsione il prefetto è tenuto a richiedere il nulla osta dell’autorità giudiziaria.

L’espulsione disposta dall’autorità giudiziaria (articolo 16 del DLgs 286/1998)

Il Testo Unico Immigrazione prevede anche una forma di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa della pena.

Infatti, in presenza di sentenza di condanna (per un reato non colposo) a una pena detentiva che non superi il limite di due anni (senza che si possano applicare le condizioni per la sospensione condizionale della pena), il giudice può tramutare i due anni di reclusione con l’espulsione dello straniero per un periodo non inferiore a 5 anni.

In questi casi, lo straniero irregolare resta comunque in carcere in attesa che il provvedimento di espulsione si perfezioni.

 

Le eccezioni e le cautele applicabili

A norma del principio di non-respingimento di cui all’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, in nessun caso sono permessi l’espulsione o il respingimento dello straniero verso un Paese dove “possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere inviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.

Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura.

Tranne che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato non è consentita l’espulsione:
– degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;
– dello straniero in possesso di valido permesso di soggiorno;
– degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
– delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;
– degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, in possesso del permesso speciale per cure mediche previsto dal Decreto Sicurezza.

Non possono poi essere rimpatriati i migranti irregolari che abbiano fatto richiesta per una qualche forma di protezione (richiesta di asilo, protezione sussidiaria, permessi speciali) e siano in attesa di conoscere l’esito della domanda.

Sono inoltre vietate dalle convenzioni internazionali le espulsioni collettive, ovvero le espulsioni disposte indistintamente nei confronti di appartenenti ad un gruppo o ad una categoria di persone.

In nessun caso può infine disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

 

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