• Home
  • ITALIA
  • Il Decreto Sicurezza Bis (DL 53/2019) e le novità in tema di immigrazione

Il Decreto Sicurezza Bis (DL 53/2019) e le novità in tema di immigrazione

Il Decreto Sicurezza-bis (DL 53/2019) è stato convertito con modificazioni tramite la Legge n. 77/2019 ed è in vigore, nella sua versione definitiva, dal 10 Agosto 2019.
Quali articoli si occupano di immigrazione? Vediamoli in dettaglio

 

Articolo 1 – Il divieto di ingresso, transito, sosta nel mare territoriale

L’articolo prevede che il Ministro dell’interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – possa limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica nonché quando il passaggio di una nave straniera sia considerato “pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato” costiero ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione UNCLOSUnited Nations Convention on the Law of the Sea.

L’articolo 19 classifica, ad esempio, il passaggio come “pregiudizievole” quando la nave sia impegnata in attività di carico o scarico di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

Le predette regole non si applicano in caso di navi militari o di navi in servizio governativo non commerciale.

Il Decreto ribadisce comunque che quanto sopra è consentito solo nei limiti di quanto definito dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia.
Tali obblighi ricomprendono sicuramente quelli derivanti dall’adesione a specifici trattati internazionali, inclusa l’appartenenza all’Unione europea, ma anche -più in generale- la conformità alla normativa internazionale ed ai relativi principi generali.
Vale la pena ricordare, ad esempio, che l’operazione Themis, gestita da Frontex e che annovera tra i suoi aderenti anche l’Italia, prevede che i migranti soccorsi debbano essere fatti sbarcare nel porto più vicino al punto in cui è stato effettuato il salvataggio in mare, come comunicato dal Ministero dell’interno stesso.

 

Articolo 2 – Le sanzioni amministrative e il sequestro dell’imbarcazione

L’articolo prevede che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane di cui all’articolo 1, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato (ad esempio quando si tratti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), il comandante della nave sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 150.000 euro a 1 milione di euro.

La norma ha suscitato le perplessità del Quirinale che ha ribadito in una Nota pubblicata all’atto della promulgazione della legge come desti preoccupazione il fatto di non aver “introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate” per applicare la pesantissima sanzione amministrativa prevista dal Decreto Sicurezza Bis.
Non appare ragionevole” – continua il Quirinale- “ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto, fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità“.
Il Colle rammenta infine che anche “la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti”.

In caso il comandante non provveda al pagamento è l’armatore che risponde in solido.

In generale, per l’applicazione di una sanzione amministrativa si richiede che l’azione del soggetto che viola la norma sia “cosciente e volontaria”: da notare che in sede di conversione è stato soppresso l’obbligo di notifica del divieto di ingresso al comandante della nave.

In aggiunta alla multa, all’autore della violazione si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca cautelare dell’imbarcazione (sequestro cautelare) utilizzata per commettere la violazione.
Se il provvedimento di confisca diventa definitivo, l’armatore e il proprietario della nave dovranno pagare gli oneri di custodia dell’imbarcazione relativi al sequestro cautelare.
Quando la confisca diventa inoppugnabile, la legge prevede che la nave sia acquisita al patrimonio dello Stato per essere assegnata all’amministrazione che l’ha utilizzata durante il sequestro (organi di Polizia, Capitanerie di porto o Marina militare) oppure che venga assegnata ad altre pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, o che venga venduta anche per parti separate.
Se l’imbarcazione non è utilizzabile e resta invenduta per due anni, si procederà alla sua distruzione.

All’irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto.

 

Articolo 3 – La procura distrettuale e il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge, la procura distrettuale (il Pubblico Ministero) era competente solo per il favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.

L’articolo 3 modifica ora l’articolo 51 del codice di procedura penale e prevede di accentrare tutte le indagini sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (sia il reato semplice di favoreggiamento, sia quello aggravato) presso la procura distrettuale.

La competenza della procura distrettuale opererà in relazione ai procedimenti penali iniziati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legge (farà fede la data di iscrizione della notizia di reato sull’apposito registro).

Si ricorda, infine, che per tutti i delitti elencati nell’art. 51 del codice di procedura penale (e dunque ora anche per il delitto semplice di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), l’ordinamento consente intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni.

 

Articolo 3-bis – Resistenza o violenza contro una nave da guerra nazionale

L’articolo 3-bis modifica la disciplina dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato e lo prevede anche nei confronti di chiunque resista o faccia violenza contro una nave da guerra nazionale, in base all’art. 1100 del codice della navigazione.

L’atto è punito con la reclusione da tre a dieci anni del comandante o dell’ufficiale della nave incriminata.

 

Articoli 7 e 16 – L’oltraggio a pubblico ufficiale

L’articolo 7 modifica l’articolo 341-bis del codice penale introducendo il minimo edittale per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

Se attualmente la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punita con la reclusione fino a 3 anni, ora la pena è stabilita nella reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L’articolo 16 modifica l’art. 131 bis del codice penale, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.

La norma ha sollevato la preoccupazione del Quirinale che ne ha rilevato la sua genericità [“questa norma non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici (..) tra questi i vigili urbani e gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate (..) i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, (..)  i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali (..)”] nonché dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento: è ragionevole perseguire in termini così rigorosi anche condotte di scarsa rilevanza, magari basate su comportamenti non abituali, impedendo al giudice di valutarne la concreta offensività e obbligandolo a sanzionare il reo con almeno 6 mesi di reclusione?

 

Articolo 12 – Il Fondo per le politiche di rimpatrio

L’articolo 12 istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-Unione Europea.

Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, che potranno essere incrementati annualmente, con decreto interministeriale, fino a 50 milioni di euro.

 

Il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53 «Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, in .pdf (scaricabile):

Decreto Sicurezza Bis (DL 53-2019), convertito con modificazioni dalla Legge 77-2019

Lascia un commento