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Conflitto Stato-Regioni: il Molise non può dettare regole diverse dal Decreto Lorenzin in materia vaccinale (C. Cost n. 186/2019)

Lo scorso 12 novembre 2018, l’Avvocatura dello Stato ha presentato ricorso in Corte Costituzionale contro la legge n. 8/2018 della Regione Molise in materia di obblighi vaccinali.

Secondo il Governo, infatti, la disciplina regionale detta una disciplina divergente rispetto a quella statale (ovvero il Decreto Legge “Lorenzin” n. 73/2017), contravvenendo all’articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera n) (che prevede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «norme generali sull’istruzione») e q) (che prevede la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale») nonché all’articolo 3 della nostra Costituzione (principio di eguaglianza).

 

Quali i punti contestati?

La Legge Regionale n. 8/2018 prevede infatti all’articolo 1, comma 3, che i responsabili scolastici non procedano all’iscrizione dei minori ai nidi, ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia, nel caso di inottemperanza agli obblighi vaccinali.
Tuttavia, il Decreto Lorenzin precisa chiaramente che, anche in caso di inadempimento degli obblighi vaccinali, il minore resta iscritto anche se gli è preclusa la frequenza, in modo tale che sia sempre possibile la tempestiva riammissione del bambino a scuola una volta che sia stata presentata la documentazione vaccinale richiesta.

Inoltre, all’articolo 2, la Legge Regionale prevede che sia sufficiente aver avviato il percorso di regolarizzazione dello status vaccinale per far sì che i minori non in regola possano iscriversi a nidi, servizi educativi per l’infanzia e scuole per l’infanzia.
Al contrario, il Decreto Lorenzin, lungi dal ritenere sufficiente l’aver avviato il percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali, subordina «l’accesso alle strutture scolastiche alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali” o, in alternativa, “all’assunzione formale dell’impegno a farlo».

Da ultimo, per l’anno 2018, la Legge Regionale fissa anche un termine diverso per la regolarizzazione della posizione vaccinale dei minori: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale (quindi, entro il 13 dicembre 2018) per i bambini molisani mentre il Decreto Lorenzin fissa il 10 marzo 2019 come limite massimo applicabile a livello nazionale per dimostrare l’avvenuto assolvimento degli obblighi vaccinali o per impegnarsi formalmente a farlo.

 

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise, per un verso più rigorosa di quella statale, ove sancisce il divieto di iscrizione alle strutture educative anziché il semplice divieto di frequenza, e, per altro verso, più permissiva del Decreto Lorenzin, quando prevede un indefinito avvio del «percorso per l’assolvimento degli obblighi vaccinali» entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, invece di conformarsi ai precisi adempimenti previsti dal Decreto.

Sposando le argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato, infatti, la Corte ribadisce come le disposizioni della legislazione statale che riguardano l’adempimento degli obblighi vaccinali per l’accesso ai nidi, ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia si configurano come «norme generali sull’istruzione» di competenza esclusiva del legislatore statale poiché tali disposizioni mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno su tutto il territorio nazionale.

La disciplina dettata dal legislatore statale pone quindi vincoli inderogabili che non possono essere superati da altre normative (quali quelle Regionali) proprio per assicurare che il medesimo diritto venga garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese.

 

Corte Costituzionale – Sentenza n. 186/2019, in .pdf (scaricabile):

Corte Costituzionale – Sentenza n. 186-2019 (Vaccini-Regione Molise)

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