La nuova legge sulla legittima difesa è entrata in vigore il 18 Maggio 2019.
Dei nove articoli di cui è composta, cinque si occupano specificamente di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo: vediamoli in dettaglio.
Articolo 1 – Le modifiche all’art. 52 codice penale
L’articolo 1 dalla legge n. 36/2019 modifica l’articolo 52 del codice penale precisando che nei casi di legittima difesa per violazione di domicilio (o di altri luoghi ad esso equiparati, come un negozio o un ufficio) si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa per colui che abbia usato un’arma legittimamente detenuta per difendere l’incolumità sua o delle persone che sono con lui.
La legittima difesa, inoltre, è causa di giustificazione che tutela anche i beni patrimoniali.
Lo stesso concetto appena visto per la difesa delle persone si applica quindi anche a chi abbia usato un’arma legittimamente detenuta per difendere beni propri o altrui anche se con una differenza: in questo caso, sarà considerato “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa solo quando l’aggressore non desista dall’azione illecita (ovvero non scappi) e vi sia pericolo reale di aggressione alla persona.
Si rammenta che i presupposti essenziali della legittima difesa definiti dal codice penale sono:
1) un’aggressione ingiusta, vale a dire un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzato tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (tipicamente personale o patrimoniale), e
2) una reazione legittima e proporzionata, ovvero la necessità di difendersi in maniera proporzionata di fronte a un pericolo inevitabile e imminente.
Vale pertanto la pena sottolineare che la presunzione legale della sussistenza del rapporto di proporzionalità, introdotta dalla legge n. 36/2019, non fa comunque venire meno la necessità da parte del giudice di acclarare l’esistenza degli altri presupposti essenziali per l’accertamento della scriminante della difesa legittima, ovvero la presenza di un pericolo attuale, di un’offesa ingiusta e la necessità/inevitabilità della reazione difensiva.
In altri termini, chi ferisce o uccide il soggetto introdottosi in casa propria – indipendentemente dalla nuova previsione relativa alla supposta “proporzionalità” della reazione – dovrà sempre essere sottoposto a indagini al fine di verificare che si fosse davvero trovato di fronte a un pericolo attuale e inevitabile di subire un’offesa ingiusta, per difendersi dalla quale la reazione difensiva si fosse resa necessaria e indifferibile.
Lo Stato, infatti, mantiene sempre la primaria ed esclusiva responsabilità nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini e la “legittima difesa” è ammessa dal codice penale come scriminante (ovvero come causa di giustificazione di un fatto normalmente considerato antigiuridico) solo a determinate condizioni.
L’intento del legislatore, in questo caso, è stato solo quello di cercare di limitare il più possibile il cosiddetto “prudente apprezzamento del giudice” nella valutazione della sussistenza della proporzionalità tra difesa e offesa per tentare di scongiurare interpretazioni difformi di casistiche simili.
L’articolo 1 dalla legge n. 36/2019 introduce anche un’ulteriore presunzione all’interno dell’articolo 52 del codice penale in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio domicilio (o di altri luoghi ad esso equiparati), agisca al fine di respingere un’intrusione effettuata con violenza o minaccia.
Questa norma va ragionevolmente letta dal punto di vista dell’onere probatorio cui la vittima dell’aggressione deve sottostare per vedersi riconosciuta la scriminante della legittima difesa: secondo la nuova legge, infatti, non sarà più il soggetto che ha reagito a dover dimostrare l’esistenza dei presupposti essenziali della difesa legittima (pericolo attuale, offesa ingiusta, necessità/inevitabilità della reazione difensiva) ma quest’onere ricadrà sul magistrato (il Pubblico Ministero) che dovrà eventualmente reperire prove per le imputazioni di omicidio volontario o eccesso colposo.
Articolo 2 – Le modifiche all’art. 55 codice penale
L’articolo 2 dalla legge n. 36/2019 modifica l’articolo 55 del codice penale ed esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare di cui all’articolo 52 codice penale, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.
La punibilità esclusa è quella relativa al cosiddetto ”eccesso colposo”, ovvero quei casi in cui non c’è volontà di commettere un reato ma -nonostante tutto- si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge.
La volontà del soggetto deve quindi essere sempre quella di difendere un diritto proprio o altrui dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Appurata tale situazione, la nuova norma vuole escludere la punibilità di chi abbia colposamente superato i limiti imposti dalla necessità della difesa (come, ad esempio, chi ha ucciso per difendersi o salvarsi quando sarebbe stato sufficiente percuotere), fatto salvo che il soggetto si sia trovato in condizioni di “minorata difesa” o di grave turbamento.
La “minorata difesa” ricorre quando colui che commette il fatto agisce profittando di determinate circostanze (“di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età”) che possano ostacolare la difesa del crimine da parte di chi lo subisce.
Ad esempio, verrà probabilmente escluso l’eccesso colposo di legittima difesa (ovvero non verrà ipotizzato il reato di omicidio colposo) per un anziano indebolito nelle sue facoltà mentali che, cercando di respingere un’intrusione notturna, uccida senza volerlo un giovane ladro.
Per quanto concerne lo stato di “grave turbamento” vale la pena riportare le parole del Presidente Mattarella, indirizzate a Camera, Senato e Consiglio dei Ministri al momento della promulgazione della legge, che sottolineano come sia essenziale che il grave turbamento debba avere una “portata obiettiva” e debba essere “effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta” al fine di applicare questa nuova norma “in senso conforme alla Costituzione”.
Articolo 7 – Le modifiche all’art. 2044 codice civile
L’articolo 7 della legge n. 36/2019 interviene, poi, sulla disciplina “civilistica” della legittima difesa e dell’eccesso colposo, introducendo due ulteriori commi all’articolo 2044 del codice civile.
Il primo specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità civile di chi ha compiuto il fatto.
L’intento della modifica è di fare in modo che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba in nessun caso essere obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto in sede civile.
Il secondo comma, invece, prevede di riconoscere al danneggiato, nei casi di esclusione di eccesso colposo di legittima difesa perché in condizione di minorata difesa o stato di grave turbamento, il diritto ad una indennità che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
Articolo 8 – Il gratuito patrocinio
L’articolo 8 della legge n. 36/2019 estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa domiciliare (ex articolo 52 e 55 codice penale).
È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di riprendersi le spese anticipate qualora, a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
Articolo 9 – I ruoli di udienza
Infine, l’articolo 9 prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatesi nei casi di legittima difesa domiciliare o di eccesso colposo.
La legge 26 aprile 2019, n. 36 “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, in .pdf (scaricabile)
Legge n. 36-2019 (Legittima difesa)