• Home
  • BIOETICA
  • L’interesse del minore prevale sul divieto della maternità surrogata (CEDU, 10 aprile 2019)

L’interesse del minore prevale sul divieto della maternità surrogata (CEDU, 10 aprile 2019)

Tramite un accordo di maternità surrogata gestazionale (o “gestazione per altri”), una donna accetta di portare avanti una gravidanza per una coppia francese facendosi fecondare dai gameti maschili (spermatozoi) del futuro padre.

Nascono due gemelli, figli del padre biologico che ha fecondato la “donatrice” e della moglie (la “madre designata” o la “madre legale”).

Siamo negli Stati Uniti: le autorità californiane emettono i certificati di nascita dei minori che vengono poi trascritti in Francia nel luogo di residenza dei genitori.

Tuttavia, dopo lunghe vicende giudiziarie, le autorità francesi ne annullano la trascrizione poiché considerano che la “gestazione per altri” non possa produrre effetti ai sensi del codice civile francese, ovverosia i certificati di nascita di bambini nati all’estero tramite maternità surrogata non possono essere trascritti come tali nei registri dello stato civile francese (registri di atti di nascita, matrimonio, morte).

Il padre biologico potrebbe infatti figurare come genitore vero e proprio ma la “madre legale” (sua moglie) non apparirebbe immediatamente come tale, data l’assenza di legami biologici con i bambini.

 

La domanda della Corte di Cassazione francese

La Corte di Cassazione francese richiede quindi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo un parere ai sensi del “Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali” che prevede che le Corti Supreme dei Paesi Membri possano rivolgersi alla Grande Camera per dei pareri consultivi (non vincolanti) in merito a questioni di principio sull’interpretazione o sull’applicazione delle norme previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il dubbio della Corte di Cassazione è se la mancata trascrizione dei certificati di nascita possa mal conciliarsi con il rispetto dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (che recita “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”).

In caso la risposta a questa domanda fosse affermativa, la Corte francese richiede se la possibilità di procedere con un’adozione dei bambini da parte dei due “genitori legali” (il padre biologico e la madre legale) possa evitare la violazione del diritto previsto all’articolo 8 della Convenzione.

 

Il Parere della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)

La CEDU comincia la disamina del caso enunciando il principio della prevalenza degli interessi del minore rispetto agli altri aspetti in gioco quali, ad esempio, l’interesse statuale (comunque legittimo) a negare la trascrizione dei certificati di nascita e, quindi, a scoraggiare i viaggi all’estero per pratiche vietate sul suolo nazionale, quali la maternità surrogata gestazionale.

La mancanza di un legame legalmente riconosciuto tra un figlio nato all’estero da maternità surrogata e sua madre (anche se non biologica) avrà sicuramente un impatto negativo su molti aspetti della sua esistenza e della sua vita privata: il ragazzo potrebbe vedersi negato, ad esempio, il conferimento della nazionalità della madre legale (legato, appunto, all’esistenza di un legame filiale riconosciuto), potrebbe avere difficoltà nel far parte dell’asse ereditario della madre legale o, comunque, nell’ottenere o far valere altri tipi di diritti nel caso in cui i genitori (padre biologico e madre legale) si separassero, il padre biologico morisse o la madre legale (non riconosciuta come tale) decidesse a un certo punto di non prendersi più cura di lui.

L’interesse superiore del minore è quindi che le persone responsabili di crescerlo siano legalmente riconosciute dallo Stato in modo che possano adeguatamente soddisfare i suoi bisogni, assicurare il suo benessere e garantire che la sua vita e il suo sviluppo avvengano nell’ambiente più stabile possibile.

Per tali ragioni, il fatto che la legislazione francese non preveda in assoluto il riconoscimento della madre legale (ovvero non trascriva nella sua interezza il certificato di nascita di bambini nati tramite “gestazione per altri”) configura una violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo poiché influisce in modo significativo sul diritto al rispetto della vita privata del minore e pone serie questioni di compatibilità col suo interesse superiore.

Il fatto, poi, che il riconoscimento si sostanzi nell’inclusione della famiglia nei registri dello stato civile francese o assuma altre forme è lasciato al libero apprezzamento dello Stato Membro.

In tale ottica, l’adozione del minore da parte della coppia potrebbe essere una soluzione percorribile, purché le relative pratiche venano disbrigate con una certa celerità.

Quello che preme alla Corte è che, al termine del processo liberamente identificato dallo Stato Membro, il riconoscimento legale della relazione genitoriale diventi realtà.

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – Grande Camera – Parere consultivo richiesto dalla Corte di Cassazione francese datato 10 aprile 2019, in pdf (scaricabile):

Corte Europea dei Diritti Umani - Grande Camera - Parere consultivo maternità surrogata - 10apr2019

Lascia un commento