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La domanda di protezione internazionale deve essere esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate (Cassazione n. 11312/2019)

Il Tribunale di Lecce con ordinanza 11802/2017 respinge il ricorso di un cittadino pakistano che si era visto negare la protezione internazionale dalla Commissione Territorale.
La Cassazione accoglie invece la sua doglianza e rinvia al Tribunale per nuovo esame.

L’articolo 8, comma 3, del DLgs 25/2008 dispone che “ciascuna domanda [di protezione internazionale] è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo (…) sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale(..)”.

Il DLgs 25/2008 fa quindi sorgere in capo ai decisori il potere-dovere di accertare la situazione reale del Paese di origine dei richiedenti, anche sulla base dei dati forniti dalle più accreditate organizzazioni internazionali, in modo che ciascuna domanda di protezione internazionale venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate e veritiere.

Per espletare il menzionato onere di cooperazione e per accertare in concreto se nel Paese d’origine del richiedente si stiano verificando fenomeni di violenza indiscriminata o di conflitto armato che possano esporre i civili a minaccia grave alla vita o alla loro persona, il giudice deve rifuggire da formule generiche e stereotipate e specificare in maniera chiara sulla scorta di quali fonti abbia provveduto a svolgere l’accertamento richiesto.

La Suprema Corte ritiene che tale requisito non sia stato correttamente soddisfatto nel caso in esame, poiché il generico riferimento a “fonti internazionali” non meglio precisate (riportato nelle motivazioni dell’ordinanza del Tribunale di Lecce) non è sufficiente ad adempiere ai requisiti di legge.

Peraltro, il mancato richiamo alla documentazione concretamente esaminata per giungere alla decisione potrebbe quasi far pensare che il diniego alla domanda di protezione internazionale sia fondato solo su opinioni personali dei giudici di merito, cosa censurabile (e censurata) dalla Cassazione.

Il Tribunale deve pertanto riesaminare la questione e fornire, la prossima volta, nuove conclusioni supportate da adeguate prove documentali.

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – Ordinanza n. 11312-2019 in .pdf (scaricabile):

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Civile - Ordinanza n. 11312-2019

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