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Domenico Lucano: resta in piedi il capo di imputazione del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Cassazione 14418/2019)

La Cassazione rinvia al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria l’ordinanza notificata a Domenico Lucano chiedendo di procedere a nuovo esame relativamente all’ipotizzato reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” nonché della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Riace.

La Cassazione, inoltre, annulla l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia giudiziaria disposto dal Tribunale di Reggio Calabria a carico di Lemlen Tesfahum, la donna che -in concorso con Domenico Lucano- aveva tentato di far giungere illegalmente in Italia un cittadino etiope fingendo di esserne la moglie.

Resta invece in piedi l’ipotesi di reato relativa al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

 

La turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La Cassazione decide di accogliere il ricorso di Lucano perché il “condizionamento del procedimento amministrativo” per la scelta delle imprese che si dovevano occupare di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non è stato argomentato dal Tribunale con sufficiente chiarezza ed efficacia.

Le delibere disponibili a riguardo, infatti, erano state tutte adottate tramite atti collegiali (di Giunta e Consiglio Comunale) e mai singolarmente da Lucano come organo monocratico; inoltre, tali delibere avevano sempre superato i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla normativa.
Da ultimo, il servizio offerto (l’ “asinello porta a porta” per la raccolta dei rifiuti) era servizio pubblico di natura del tutto peculiare (quali altre imprese avrebbero potuto offrirlo?), che era stato adeguatamente pubblicizzato (anche attraverso l’istituzione di un albo comunale) nonché fatto oggetto di specifica valutazione di fattibilità tramite delibera comunale

Secondo la Cassazione, le argomentazioni presentate a favore della turbativa d’asta devono quindi essere riviste dal Tribunale.
Non sono emersi con la necessaria evidenza gli atti o i comportamenti che Lucano avrebbe messo in atto per realizzare in concreto il condizionamento delle modalità di scelta delle imprese, “piegando il volere di tutti” (come scritto nell’imputazione inizialmente formulata) pur di avere il servizio raccolta rifiuti assegnato alle due cooperative sociali da lui identificate.

 

Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Il processo a Lucano, invece, prosegue senza censure per quanto concerne il capo di imputazione del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In questo caso, infatti, la Cassazione ritiene che le argomentazioni del Tribunale siano immuni da vizi logico-giuridici e che, considerata la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, le motivazioni fornite dai giudici siano del tutto congruenti.
Sia per la parte relativa ai permessi di soggiorno ottenuti grazie ai matrimoni combinati sia (soprattutto) per il contributo concorsuale offerto dal Lucano per far entrare in Italia un cittadino etiope in difficoltà, tale Wondifraw Gahaneh Berhanu, tramite matrimonio fittizio con la presunta sorella.

Rammentiamo infatti che il Lucano avrebbe indebitamente influenzato una funzionaria dell’ufficio anagrafe del Comune di Riace, chiedendole di modificare la documentazione relativa allo stato civile di Lemlem Tesfahun (cittadina italiana di origine etiope, residente a Riace) in modo da farla apparire come nubile.
Il Lucano avrebbe poi organizzato il viaggio della falsa nubile in Etiopia al fine di farla sposare con il Wondifraw e permettergli così un facile ingresso in Italia.
Lucano avrebbe anche offerto aiuto economico ai due e si sarebbe prestato a figurare come testimone di nozze nei falsi atti attestanti la celebrazione del matrimonio, nonostante il promesso sposo fosse già coniugato e padre di tre figli nonché, si scoprirà in seguito, anche il fratello di Lemlem Tesfahun.
Non bastasse, il Lucano si era anche attivato presso l’Ambasciata italiana in Argentina per far rilasciare i sedicenti marito e moglie, entrambi fermati dalle autorità etiopi per possesso di documenti falsi.

Come ribadito anche in altre occasioni dalla Cassazione, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è infatti reato di pericolo a consumazione anticipata che si configura con il solo tentativo di far entrare illegalmente migranti su suolo italiano, risultando del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo del soggetto che agisce in tal senso (ovvero, risultando del tutto irrilevante se i soggetti siano riusciti a mettere piede su suolo italiano oppure no).

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 14418-2019 sul ricorso proposto da Domenico Lucano, in .pdf (scaricabile):

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sentenza n. 14418-2019 (Lucano)

 

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 13719-2019 sul ricorso proposto da Tesfahun Lemlem, in .pdf (scaricabile):

Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Penale - Sentenza n. 13719-2019 (Tesfahun Lemlem)

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