I genitori di una bambina affetta da autismo infantile avevano richiesto al Tribunale di poter accedere all’indennizzo previsto dalla legge 210/1992 in caso di lesioni o infermità patite a causa di vaccinazioni obbligatorie poiché, a loro avviso, lo stato patologico di cui purtroppo soffriva la bimba sarebbe stato da imputare proprio alle vaccinazioni somministratele.
La Commissione Medico Ospedaliera della “Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano” (ATS), il 17 febbraio 2016, aveva in effetti ritenuto “fortemente probabile la sussistenza del nesso di causalità tra le vaccinazioni obbligatorie e le infermità della bambina” -dando una qualche speranza alla coppia- per poi però annullare poco dopo in autotutela, in data 05 Ottobre 2016, tale provvedimento.
Da qui, il ricorso in Cassazione da parte dei genitori che si ritenevano defraudati dell’erogazione dell’indennizzo con l’aggravante di non avere nemmeno ricevuto adeguate spiegazioni.
La Cassazione, tuttavia, ritiene il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e lo rigetta.
Non vi è infatti alcuna necessità -secondo i giudici della Suprema Corte- di acquisire o sequestrare il fascicolo sanitario detenuto presso la Commissione Medico Ospedaliera di Milano, di svolgere nuove indagini, di sentire ancora i denuncianti e il consulente di parte in merito alla possibile relazione causale tra la somministrazione del vaccino e lo sviluppo della sindrome dello spettro autistico.
I pareri ministeriali che danno conto dei più recenti studi epidemiologici negano chiaramente qualsiasi correlazione tra vaccinazioni e autismo e tanto basta.
Tali basi scientifiche, sulle quali si era basata la decisione di Ottobre 2016 della Commissione Medico Ospedaliera, non possono essere contestate in sede penale e non è pertanto necessario procedere a ulteriori investigazioni.
La Cassazione reputa così che non possa sostenersi che il contestato provvedimento adottato in autotutela dalla Commissione (la quale aveva appunto annullato il primo atto che sembrava aprire le porte alla possibilità di un indennizzo) abbia causato un danno ingiusto alla famiglia perché, non essendoci allo stato dell’arte alcuna base scientifica a sostegno della correlazione vaccinazioni e autismo, l’indennizzo non sarebbe comunque spettato.
La Cassazione non rileva nemmeno, per le stesse motivazioni appena illustrate, che si possa ravvisare una qualsiasi volontà di “abuso” da parte dei medici finalizzato a danneggiare intenzionalmente la coppia.
Oltre al rigetto del ricorso, padre e madre vengono anche condannati a versare una somma in favore della cassa delle ammende che la Cassazione “stima equo determinare in euro mille ciascuno”.
L’Ordinanza n. 2983-2019 della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale, in .pdf (scaricabile):
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Sesta Penale - Ordinanza n. 2983-2019