L’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente in un determinato Comune permette al soggetto di esercitare determinati diritti civili e diritti fondamentali, tra i quali:
– l’accesso all’assistenza sociale e la concessione di eventuali sussidi/agevolazioni previsti sulla base del reddito (indicatore ISEE);
– la possibilità di partecipare ai bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
– l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
– l’ottenimento della carta di identità.
La residenza anagrafica assume quindi estrema rilevanza per il soggetto dimorante su suolo italiano che, senza di essa, potrebbe vedersi negati alcuni diritti o servizi fondamentali.
Le regole prima dell’entrata in vigore del Decreto Sicurezza
Godevano del diritto all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente coloro che soggiornavano regolarmente su territorio italiano, ovvero i titolari di permesso di soggiorno per status di rifugiato, dello status di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Godevano del diritto all’iscrizione all’anagrafe anche i richiedenti asilo, sia in attesa di audizione presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sia in fase dell’eventuale ricorso giurisdizionale, in forza del permesso di soggiorno temporaneo concesso loro dal DLgs 142/2015 (art. 4).
Al momento della richiesta di protezione internazionale, ex art. 5 del DLgs 142/2015, il migrante comunica infatti alla questura il suo domicilio o l’indirizzo del centro o della struttura di accoglienza dove dimora (che funge comunque da domicilio) e riceve un documento attestante la presentazione della domanda.
Tale ricevuta costituisce permesso di soggiorno provvisorio che viene successivamente convertito in permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi (pari al termine entro cui la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi); se la procedura non si conclude entro il termine sopra menzionato, il permesso viene rinnovato fino alla decisione finale sulla domanda.
Le regole dopo l’entrata in vigore del Decreto Sicurezza
Continuano a godere del diritto all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente coloro che soggiornano regolarmente su territorio italiano, ovvero i titolari di permesso di soggiorno per status di rifugiato, dello status di protezione sussidiaria o dei “permessi speciali” (ex art. 1 del DL 113/2018) che hanno sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Decreto Sicurezza [articolo 13, lettera a)] prevede poi, coerentemente con la norma che esclude i richiedenti asilo dal sistema SPRAR (ex art. 12 del DL 113/2018), che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisca più titolo per l’iscrizione anagrafica del migrante.
L’esclusione dall’iscrizione anagrafica si giustifica con la non definitività del permesso di soggiorno per richiesta asilo: tale permesso si convertirà in permesso di soggiorno vero e proprio solo se la domanda di protezione internazionale verrà accolta e solo in tale caso il migrante verrà inserito nell’anagrafe della popolazione residente.
Inoltre, il Decreto puntualizza che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo vale come documento di riconoscimento per l’identificazione personale del titolare (equivalente alla carta di identità).
L’art. 13 del DL 113/2018, lettera b), prevede poi che, per i richiedenti asilo, l’accesso ai servizi previsti dal DLgs 142/2005 (ovvero -tra gli altri – la fruizione dei servizi di accoglienza, il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto di svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente, il diritto allo studio dei minori) nonché l’accesso ai servizi “comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti” è assicurato nel luogo di domicilio dichiarato dal migrante al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.
Coerentemente con quanto sopra, la lettera c) dell’articolo 13 abroga l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza.
Le recenti polemiche
Sono numerose le voci che, in questi giorni, si sono levate contro questa parte del Decreto Sicurezza: da Leoluca Orlando (“ho sospeso l’applicazione di norme di esclusiva competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti. E adesso mi rivolgerò all’autorità giudiziaria perché, in quella sede, il caso possa essere rimesso alla Corte Costituzionale che giudicherà la legittimità o l’illegittimità costituzionale di norme che hanno un sapore certamente disumano e criminogeno”) a Luigi De Magistris (“Noi a Napoli abbiamo sempre dato una direttiva: le leggi si applicano solo in maniera conforme alla Costituzione. Più che un atto di disobbedienza civile è un atto di obbedienza costituzionale. La parte della legge sicurezza in contrasto con la Costituzione, con i diritti come l’uguaglianza, l’asilo, il fatto di avere tutti gli stessi diritti e doveri, non verrà assolutamente applicata”).
C’è chi ravvisa profili di incostituzionalità del Decreto nella parte in cui nega allo straniero (comunque in possesso di un permesso di soggiorno, anche se temporaneo, e quindi regolarmente soggiornante sul territorio italiano) un diritto fondamentale spettante alla persona, come quello alla residenza, da cui deriverebbero altre limitazioni di alcuni servizi/diritti fondati sul principio di universalità come quelli alla salute, alla libera circolazione o al lavoro.
In risposta a questo rilievo, va preliminarmente sottolineato che il Decreto Sicurezza prevede l’accesso a tutti i servizi “comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti” nel luogo di domicilio.
Quindi, la mancata iscrizione anagrafica non dovrebbe essere fonte di pregiudizio alcuno e il richiedente asilo dovrebbe poter accedere a qualsiasi servizio cui avrebbe potuto accedere da residente.
Tuttavia, sono stati segnalati problemi causati da interpretazioni restrittive o difformi della normativa: casi di ASL che non prendono in carico (sotto regime di SSN) il paziente non residente (sebbene regolarmente soggiornante), di banche che si rifiutano di aprire conti bancari senza carta di identità (ignorando il fatto che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo vale ora come documento di riconoscimento) o di Comuni che richiederebbero l’iscrizione anagrafica come requisito per le iscrizioni alle scuole di minori stranieri.
Queste situazioni, se non risolte prontamente, potrebbero incidere negativamente e per lungo tempo sul migrante in attesa di una risposta alla domanda di protezione internazionale: si pensi ad esempio al caso di ricorso giurisdizionale avverso a un diniego ricevuto dalla Commissione territoriale (il caso peggiore in termini di tempistiche).
Nonostante il Decreto Minniti abbia eliminato un grado di giudizio (il ricorso si presenta ora direttamente in Cassazione), le pratiche potrebbero durare mesi e la situazione di limbo protrarsi indefinitamente.
A riguardo, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha già richiesto al Ministero di emanare circolari interpretative per aiutare nell’applicazione della norma, chiarendo una volta per tutte, ad esempio, quale tipo di servizio debba essere erogato anche solo con il domicilio.
Se non di livello costituzionale, si ravvisa poi un conflitto tra norme di grado primario (il Decreto Sicurezza e il Testo Unico Immigrazione) che dovrebbe essere risolto.
Con il disposto dell’articolo 13, lettera a), il Decreto Sicurezza contraddice infatti la norma ancora in vigore (art. 6, comma 7, del DLgs 286/1998, il cosiddetto “TU immigrazione”) secondo la quale le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante si effettuano alle medesime condizioni degli italiani.
Il Decreto Sicurezza sembra così penalizzare ingiustamente coloro che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno, seppur temporaneo (come i richiedenti asilo), operando una disparità di trattamento fra soggetti regolarmente soggiornanti su territorio italiano.
In chiusura, va comunque puntualizzato:
– che i titolari del permesso di soggiorno per richiesta di asilo (che, come detto, non sono soggetti irregolarmente soggiornanti) hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN (articolo 5, DLgs 142/2015 e articolo 34 del DLgs 286/1998) a parità di condizioni e trattamento rispetto ai cittadini italiani (ex art. 6 del DLgs 286/1998);
– che il richiedente asilo ha diritto di svolgere attività lavorativa e di iscriversi ai Centri per l’impiego trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente stesso
– che i minori stranieri hanno il diritto all’istruzione e alla formazione indipendentemente dalla regolarità della loro posizione e dal possesso di qualsiasi documentazione
– che, anche prima del Decreto Sicurezza, i richiedenti asilo non avevano diritto a prestazioni sociali ulteriori rispetto a quelle previste dal sistema di accoglienza; per accedere a tali prestazioni (es. assegno famiglie numerose, bonus bebè, assegno di maternità di base e altri) occorre aver già ottenuto una forma di protezione o avere comunque un titolo di soggiorno diverso da quello per richiesta asilo.