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L’acquisto e revoca della cittadinanza ai tempi del Decreto sicurezza

L’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi è disciplinata in Italia dalla legge 91/1992.
Il Decreto sicurezza (DL 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 132/2018) è andato a modificare le norme relative alla cosiddetta “naturalizzazione” e all’acquisito della cittadinanza iure matrimonii.
Vediamo come.

 

L’acquisto della cittadinanza per “naturalizzazione” o per “iure matrimonii”

La cosiddetta “naturalizzazione” è l’acquisto della cittadinanza che avviene dopo un periodo di residenza legale e ininterrotto in Italia di almeno 10 anni (per cittadino extra-UE) o di almeno 4 anni (per cittadino UE).
La naturalizzazione viene concessa anche all’apolide residente in Italia da almeno 5 anni, allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano per almeno 5 anni o allo straniero maggiorenne che sia stato adottato da un cittadino italiano e che abbia risieduto in Italia per almeno 5 anni.
Infine, può essere naturalizzato iure sanguinis lo straniero che abbia i genitori o i nonni di cittadinanza italiana o che, comunque, sia nato in Italia purché risieda legalmente in Italia da almeno 3 anni (se già maggiorenne) o purché faccia richiesta di cittadinanza entro 1 anno dal raggiungimento della maggiore età e – in questo caso- risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni. (artt 4 e 9 della Legge 91/1992).

La naturalizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno.
Il Decreto Sicurezza prevede un termine di sei mesi (dalla data di richiesta) per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.

La cittadinanza acquisita per iure matrimonii è invece quella concessa a chi abbia contratto matrimonio con cittadini italiani.
Lo straniero coniuge di cittadino italiano ottiene la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza, se dopo il matrimonio ha mantenuto la residenza nel territorio italiano per almeno 2 anni (1 anno se vi sono figli) e non abbia divorziato/non sussistano cause di separazione personale dei coniugi.
Inoltre, affinché la richiesta venga accettata, sullo straniero non devono gravare condanne penali per i delitti indicati all’articolo 6 della legge 91/1992.

 

Le modifiche del Decreto sicurezza alle condizioni per l’acquisto della cittadinanza

Il Decreto Sicurezza ha adesso abrogato la norma (il secondo comma dell’articolo 8 della legge 91/1992) che prevedeva il silenzio assenso in merito alla domanda presentata dallo straniero.
Se l’autorità amministrativa non si fosse infatti pronunciata entro due anni dalla presentazione della istanza di cittadinanza non avrebbe più potuto rigettare la domanda.
Oggi, invece, non è più così: il termine di due anni è stato esteso a quattro anni ed è ora considerato perentorio per il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii mentre non lo è per le naturalizzazioni (ovvero l’autorità amministrativa può esprimersi anche dopo la scadenza dei due anni) in quanto la pratica della naturalizzazione presenta un carattere di maggiore complessità valutativa.
Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sicurezza.

Inoltre, il Decreto Sicurezza ha subordinato l’acquisto della cittadinanza italiana al possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER). La dimostrazione della conoscenza della lingua può avvenire anche tramite il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero.
Da tale onere sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (accordo che lo straniero firma al momento della richiesta del permesso di soggiorno e con il quale si impegna ad acquisire una buona conoscenza della lingua italiana parlata) nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese per i quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana).

Infine, il contributo richiesto per la presentazione delle istanze di cittadinanza è stato innalzato da 200 a 250 euro.

 

La revoca della cittadinanza

La legge n. 91/1992 contempla le seguenti ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana:
– la mancata ottemperanza all’intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego/carica pubblica ricoperta per uno Stato o ente pubblico estero o di lasciare il servizio militare prestato per uno Stato estero (articolo 12);
– in caso di guerra, l’assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero o l’acquisto volontario della cittadinanza dello Stato estero (articolo 12);
– la revoca dell’adozione per colpa dell’adottato, il quale perde anche la cittadinanza italiana solo se sia in possesso di altra cittadinanza (articolo 3).

Adesso il Decreto Sicurezza prevede altre ipotesi di revoca della cittadinanza per lo straniero che la abbia acquisita per matrimonio o per naturalizzazione:
–  in caso di condanna definitiva per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale;
– per ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento;
– per partecipazione a banda armata;
– per assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale;
– per sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo.

La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

Il testo del Decreto-Legge 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 01 dicembre 2018, n. 132, disponibile su Normattiva.

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