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Ischia e il suo condono (“Decreto Genova”)

Il capo III del cosiddetto “Decreto Genova” (DL 109/2018) con Genova non ha in realtà molto a che fare e si occupa invece dei Comuni colpiti dal sisma di Ischia del 21 Agosto 2017 (Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia).

L’obiettivo dell’articolo 25 di detto capo è quello di velocizzare le pratiche urbanistiche ancora pendenti e relative alle istanze di condono precedentemente presentate per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017.

L’articolo, formalmente, non prevede un ulteriore condono edilizio su abusi recentemente perpetrati ma dispone che, alle richieste di condono presentate sulla base delle sanatorie edilizie del 1985, del 1994 e del 2003, in merito alle quali non sia stata ancora presa alcuna decisione, debba essere data risposta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (comma 2).

 

Quali istanze di condono ricadono nel presente Decreto, secondo l’ultima versione approvata?

Ricadono nel presente decreto le opere edilizie ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite senza valida licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire (o eseguite in difformità delle stesse) per le quali era stata presentata richiesta di condono sulla base delle normative emanate nel 1985 (primo condono), nel 1994 (secondo condono) e nel 2003 (terzo condono).

 

A quali condizioni?

Per la “definizione delle istanze” (ovvero per la decisione sulle domande presentate), trova esclusiva applicazione la disciplina dettata dai capi IV e V (artt 31-52) della Legge n. 47/1985 e l’art. 32 del D.L. 269/2003, commi 17 e 27.

In particolare:
– l’art. 32 della legge 47/1985 che prevede che il rilascio della sanatoria per gli immobili in aree sottoposte a vincolo (ad esempio un centro storico) è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Il parere non è però richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte;
– l’art. 33 della legge 47/1985 che prevede che la sanatoria non possa essere rilasciata se l’opera era stata costruita in contrasto con vincoli presenti prima dell’esecuzione delle opere edilizie (e non successivamente sopravvenuti) e che prevedessero inedificabilità quali:
a) vincoli a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti l’inedificabilità delle aree.
– l’art. 32 del D.L. 269/2003, comma 17 che prevede che, per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, il rilascio della sanatoria (oltre al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo) è subordinato anche alla disponibilità dell’ente proprietario a cedere onerosamente l’uso del suolo su cui insiste la costruzione o alla disponibilità dell’ente proprietario di riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;
– l’art. 32 del D.L. 269/2003, comma 27, lettera a) che esclude la sanatoria delle opere eseguite dal proprietario condannato con sentenza definitiva per associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Infine, il comma 1-bis dell’articolo 25 prevede che le istanze di condono presentate ai sensi del D.L. 269/2003 (il terzo condono concesso nel 2003) debbano comunque essere definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

I Comuni colpiti dal sisma in questione provvedono ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Genova (ovvero entro il 20 Maggio 2019).
Entro lo stesso termine deve essere rilasciato dalle Autorità Competenti anche il parere sul vincolo paesaggistico

 

Come vengono gestiti i contributi previsti per la ricostruzione?

In base al comma 3, il procedimento per la concessione dei contributi previsti per la ricostruzione (che, si ricorda, possono arrivare fino al 100% dei costi da sostenersi per il rifacimento delle strutture, degli elementi architettonici e/o per l’adeguamento sismico di edifici distrutti o lievemente danneggiati) è sospeso in attesa dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento delle istanze.
Il contributo non spetta comunque per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

 

Il testo del Decreto-Legge 109/2018, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, disponibile su Normattiva.

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