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Il colloquio informativo con la ASL previsto dal Decreto Lorenzin (TAR Piemonte, 10 luglio 2018)

Anno scolastico 2017/2018: i genitori non hanno ancora provveduto all’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal Decreto Lorenzin (Decreto Legge 73/2017) al momento dell’iscrizione della loro figlia all’asilo nido.

Dato che il Decreto prevede l’esclusione dalla frequenza scolastica per i minori tra zero e sei anni in caso di mancata presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (o dell’autocertificazione/formale richiesta di vaccinazione alla ASL), la ASL di Cuneo provvede a convocare i genitori per la regolarizzazione della loro posizione e fornisce loro il modulo di “adesione di invito alla vaccinazione” da presentare all’asilo per evitare che la bimba venga esclusa dalla frequenza.

I genitori non si presentano, né vaccinano la bimba in altra sede, ma inviano alla ASL (e in copia alla scuola) una raccomandata nella quale affermano di aderire solo “all’invito a colloquio per Ia vaccinazione“.

La scuola -a questo punto- deve trasmettere alla ASL i nominativi dei bambini per i quali la documentazione presentata è risultata anomala e/o non completa e, ovviamente, in esso rientra la figlia della coppia ricorrente.

Nel mese di novembre 2017, l’asilo invita nuovamente i genitori a regolarizzare la situazione vaccinale della bambina, ma senza esito.

I genitori inviano tardivamente alla scuola la cosiddetta “lettera ASL con appuntamento sottoscritto” ma la ASL comunica alla scuola di non aver mai ricevuto alcuna “documentazione idonea ai sensi della normativa vigente” da parte della coppia, ritenendo che la richiesta dei genitori di subordinare la vaccinazione a un colloquio preliminare sia indebita e invalidi, sostanzialmente, l’appuntamento sottoscritto.

Il 26 novembre la bambina viene quindi esclusa dalla frequenza scolastica.

Il ricorso

Il 15 Gennaio 2018 i genitori ricorrono e chiedono l’annullamento del provvedimento di esclusione lamentando, sostanzialmente, che il provvedimento sia illogico e contraddittorio dal momento che, una volta accertata la sussistenza di una formale richiesta di vaccinazione da parte dei genitori, l’asilo nido non disponeva di alcun potere per escludere la bambina dalla frequenza scolastica, ma doveva attendere la conclusione dell’iter vaccinale di esclusiva competenza della ASL.

La decisione

Il 14 febbraio 2018, in camera di consiglio, il tribunale respinge la domanda di misure cautelari (avanzata perché la bimba, a partire da novembre, non poteva frequentare l’asilo).

Il collegio, chiede all’avvocato difensore della coppia ricorrente se sia intenzione dei genitori far sottoporre la bambina alle vaccinazioni obbligatorie, nel caso in cui la ASL – su ordine del collegio – la convochi nei giorni successivi: l’avvocato risponde affermativamente ma ribadisce che i genitori pretendono di ottenere un previo “colloquio informativo” con la ASL ex art. 1 del DL 73/2017.

Questo è il punto cruciale del dibattere. È vero che la coppia presenta della documentazione attestante gli scambi di corrispondenza avvenuti con la ASL ma tale documentazione non ha carattere definitivo, ovvero non garantisce all’asilo nido che le vaccinazioni verranno effettuate a breve: la loro effettuazione è sempre subordinata all’esito del colloquio richiesto con la ASL.

Tuttavia, secondo il tribunale, tale “colloquio” previsto dalla norma invocata dai ricorrenti non costituisce un adempimento preliminare alla vaccinazione, ma un adempimento preliminare alla comminatoria della sanzione amministrativa, una volta accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale.

La ASL, secondo il Decreto Lorenzin, non è tenuta a pianificare colloqui informativi pre-vaccinali con i genitori ma è tenuta a convocarli solo in una fase successiva, in caso di ritardi o inadempienze vaccinali, per fornire loro ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e per sollecitarne l’effettuazione prima che venga irrogata la sanzione.

Il giudice rileva quindi l’infondatezza del ricorso della coppia e commina loro una sanzione aggiuntiva di 2500 euro.

La bambina, in attesa della definizione del giudizio, ha invece saltato l’intero anno scolastico.

 

La Sentenza del TAR Piemonte del 10 Luglio 2018:

TAR Piemonte, 10 Luglio 2018

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