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Romania – Matrimoni tra persone dello stesso sesso e diritto di soggiorno

Nonostante il recente fallimento del referendum per la modifica dell’articolo 48 della Costituzione rumena relativo alla definizione di famiglia, in Romania la famiglia “tradizionale” (fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna) è ancora il modello culturale di riferimento.

Il referendum intendeva modificare l’articolo 48 della Costituzione [che recita, al paragrafo 1, “la famiglia si fonda sul matrimonio libero e consenziente degli sposi, sulla loro totale uguaglianza e sul diritto-dovere dei genitori di assicurare la crescita, l’educazione e l’istruzione dei figli”] rimpiazzando il termine “sposi” con “un uomo e una donna”.

Il quorum del 30% necessario a far passare la modifica non è stato però raggiunto e la Costituzione è rimasta invariata.

Tuttavia, il codice civile rumeno (artt. 259 e 277) così ancora attualmente dispone:
Il matrimonio è l’unione di un uomo e di una donna fondata sul loro libero consenso, contratta alle condizioni previste dalla legge”.
L’uomo e la donna hanno diritto di sposarsi allo scopo di costituire una famiglia”.
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato”.
I matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti o conclusi all’estero sia da cittadini rumeni sia da cittadini stranieri non vengono riconosciuti in Romania”.

I fatti

Il sig. Coman, cittadino rumeno e americano, e il sig. Hamilton, cittadino americano, si conoscono a New York nel 2002 e si sposano a Bruxelles (dove il Sig. Coman aveva nel frattempo trovato lavoro) il 5 novembre 2010.
Nel 2012 vorrebbero trasferirsi definitivamente in Romania ma l’Ispettorato per l’Immigrazione rumeno li informa che il sig. Hamilton (in quanto cittadino statunitense) non può stabilirsi nel Paese a tempo indeterminato ma ha diritto soltanto a un periodo di soggiorno di tre mesi (come un turista).
Il loro matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto in Belgio non è infatti riconosciuto in Romania e non può quindi godere delle agevolazioni normalmente previste in materia di ricongiungimento familiare.

La coppia propone ricorso avverso tale decisione; la questione giunge fino alla Corte Costituzionale rumena e, successivamente, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Corte UE) sotto forma di domanda di pronuncia pregiudiziale.

Il diritto dell’Unione Europea

Il diritto UE (Direttiva 2004/38) prevede che qualsiasi cittadino dell’Unione possa liberamente recarsi o soggiornare in uno Stato Membro assieme al coniuge, al partner con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile debitamente attestata o ad ogni altro familiare che sia a carico, conviva o debba essere assistito per motivi di salute, nel rispetto della legislazione dello Stato ospitante, che “agevola l’ingresso e il soggiorno” del familiare (artt. 2 e 3).

Inoltre, come la Corte UE ha in più occasioni dichiarato, dato che l’articolo 21 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”) garantisce al cittadino UE il diritto di circolazione e di soggiorno negli Stati Membri deve per forza di cose anche garantire che la vita familiare che tale cittadino abbia condotto o stia conducendo in qualsiasi Stato membro debba poter proseguire al momento del suo rimpatrio nello Stato di cui possiede la nazionalità. Diversamente, l’“effetto utile” dei diritti che al cittadino dell’Unione derivano dall’articolo 21 verrebbe depotenziato.

La Sentenza della Corte di Giustizia UE

La Corte Costituzionale rumena si domanda se il termine “coniuge” della Direttiva 2004/38 debba ricomprendere anche il concetto di “coniuge dello stesso sesso” e, in caso affermativo, se tale coniuge cittadino di uno Stato terzo possa soggiornare sul territorio rumeno per un periodo superiore a tre mesi.

La Corte UE risponde che la nozione di «coniuge» della Direttiva 2004/38 è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere quindi anche il coniuge dello stesso sesso.

Inoltre, mentre nel caso di una semplice “unione registrata” si deve sottostare alla legislazione dello Stato Membro ospitante, che può quindi decidere di equipararla al matrimonio o di non riconoscerla del tutto con conseguenze negative che si riverberano anche sul diritto di soggiorno, nel caso di un vero e proprio matrimonio questo vincolo non è presente.

Ne consegue che, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno superiore ai tre mesi per il coniuge di un cittadino UE, uno Stato membro non può invocare la propria normativa nazionale per non riconoscere il matrimonio (anche tra persone dello stesso sesso) contratto in altro Stato Membro.
Se così fosse, la libertà di circolazione e di soggiorno garantita dall’art. 21 TFUE verrebbe seriamente depotenziata e la libertà dei cittadini UE di rientrare nella madrepatria potrebbe essere pesantemente limitata in funzione della persona con la quale essi decidano di trascorrere la propria vita (se sono al corrente che l’unica possibilità di rimpatriare è farlo senza la mia famiglia, magari deciderò di non farlo, e questa restrizione alla libertà personale è inaccettabile dal punto di vista del diritto dell’Unione).

Il coniuge, quindi, anche se cittadino di uno Stato terzo, può liberamente soggiornare in uno Stato membro per un periodo superiore a tre mesi grazie alla concessione di un “diritto di soggiorno derivato” che discende dall’applicazione della Direttiva 2004/38 e dell’art. 21 TFUE.

Questo non significa, tuttavia, che ogni Stato Membro sia obbligato a prevedere nella propria normativa nazionale l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, cosa che è lasciata alla libera determinazione degli Stati Membri.
La decisione della Corte UE è rilevante, come detto, solo per quanto riguarda il godimento del diritto di soggiorno.

Da ultimo, La Corte UE sottolinea come la restrizione alla libera circolazione delle persone da parte degli Stati Membri possa comunque essere giustificata solo in presenza di “considerazioni oggettive di carattere generale” (come ad esempio ragioni di ordine pubblico) che siano proporzionate allo scopo perseguito.
Nel caso specifico (ovvero nel caso del riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato al coniuge), non si ravvisano gli estremi per invocare l’esimente dell’ordine pubblico, in quanto non si è in presenza di “minaccia reale e sufficientemente grave degli interessi fondamentali della società” né di fronte a qualcosa che possa attentare all’identità nazionale o minacciare l’ordine pubblico

 

La Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) del 5 giugno 2018, causa C-673/16, in .pdf (scaricabile):

Sentenza Corte Giustizia UE, 05 Giugno 2018 (C673-16)

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