La legge di conversione del Decreto Legge 91/2018 (il cosiddetto “Decreto milleproroghe”) è stata approvata il 13 settembre scorso alla Camera, tramite il primo voto di fiducia richiesto dal Governo Lega-M5S, e poi al Senato il 20 Settembre, per essere quindi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre.
In materia di vaccini, il testo è stato completamente modificato rispetto alla versione precedente che prevedeva che la sanzione dell’esclusione dei minori non vaccinati (da 0 a 6 anni) dalla frequenza di asili nido e scuole materne, prevista dal “Decreto Lorenzin” (DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119), non si dovesse applicare per il prossimo anno scolastico ma fosse differita all’anno scolastico 2019/2020.
Oggi, l’articolo 6, comma 3-quater, del “milleproroghe” recita invece:
“L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019”.
Secondo il Decreto Lorenzin, per l’anno scolastico 2018/2019 nelle Regioni/Province autonome dove non era ancora stata istituita un’anagrafe vaccinale, si poteva autocertificare al momento dell’iscrizione che le vaccinazioni sarebbero state eseguite al più presto e, entro il 10 luglio 2018, si doveva darne prova ufficiale, previa esclusione dalla frequenza scolastica per i minori da 0 a 6 anni.
Il 5 luglio 2018, però, era intervenuta la Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, che aveva previsto un’estensione dell’uso dell’autocertificazione al fine di dimostrare l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.
Infatti, a norma della Circolare, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex DPR 445/2000), che era stata presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione, sarebbe stata accettata anche dopo il 10 luglio 2018, senza l’obbligo immediato di presentazione delle certificazioni vaccinali rilasciate dall’azienda sanitaria locale, allo scopo dell’ammissione a scuola dei propri figli da 0 a 6 anni.
Questo aveva generato polemiche perché una circolare, atto amministrativo, non è una legge e non avrebbe dovuto quindi disattendere quanto previsto da una norma di grado primario: se il Decreto Lorenzin prevedeva la presentazione della “documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni” entro il 10 luglio questo obbligo avrebbe dovuto permanere a meno che un’altra norma di pari grado (es. una legge) lo avesse modificato.
Ora, il nuovo Decreto milleproroghe, anche se non prevede esattamente quanto disposto dalla Circolare Ministeriale del 05 luglio 2018, dà comunque forza di legge all’idea dell’estensione dell’autocertificazione e supera le precedenti diatribe relative alla gerarchia delle fonti del diritto.
Il Decreto prescrive infatti che la “disposizione transitoria” prevista dall’articolo 5 del Decreto Lorenzin si applichi anche all’anno scolastico 2018/2019: i genitori/tutori/affidatari potranno quindi continuare ad autocertificare che i lori bambini sono stati vaccinati senza dover produrre alcuna documentazione ufficiale fino al 10 marzo 2019.