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Vaccini – La Circolare Ministeriale del 05 luglio 2018 e il “decreto milleproroghe” – Nuove indicazioni operative

La legge di conversione del Decreto Legge 91/2018 (il cosiddetto “decreto milleproroghe”), approvata dal Senato, è stata trasmessa alla Camera l’8 agosto scorso ed è adesso in attesa di assegnazione.

L’articolo 6, comma 3-octies, introdotto nel “milleproroghe” dalla legge di conversione, prevede di differire all’anno scolastico 2019/2020 l’applicazione della sanzione che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia dei minori (da 0 a 6 anni) per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi vaccinali previsti dal “Decreto Lorenzin” (DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119).

In altri termini, il decreto milleproroghe prevede che la sanzione dell’esclusione dei minori non vaccinati da asili nido e scuole materne non si applichi per il prossimo anno scolastico.

In attesa del testo finale della conversione in legge del DL 91/2018 (che si conoscerà probabilmente a settembre), che regole si devono quindi seguire?

 

Le regole in vigore fino ad inizio Luglio 2018 (Decreto Lorenzin)

Secondo il Decreto Lorenzin, al momento della prima iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2018/2019, i genitori/tutori/affidatari devono “produrre idonea documentazione” che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni previste per legge.
Per asili nido e scuole materne la presentazione della documentazione vaccinale è requisito di accesso: in caso di mancata vaccinazione, il bambino resta iscritto a scuola ma è non ammesso alla frequenza fino a che la sua situazione vaccinale non viene regolarizzata.
Al momento dell’iscrizione a scuola, tuttavia, i genitori/tutori/affidatari possono anche produrre un’autocertificazione (ex DPR 445/2000) che attesti che lo stato vaccinale del minore è in corso di regolarizzazione.
In tale maniera l’iscrizione è garantita ma, pena l’esclusione dalla frequenza scolastica dei minori interessati, i genitori/tutori/affidatari sono comunque obbligati dal DL 73/2017 a fornire alla scuola la documentazione ufficiale dell’azienda sanitaria locale comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni (o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione presso l’azienda sanitaria locale) entro il 10 luglio 2018.

I casi di esonero (per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale) o omissione/differimento della vaccinazione (ad esempio per motivi di salute), devono essere sempre ufficialmente certificati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dall’azienda sanitaria locale competente e tale documentazione deve essere fornita alla scuola.

Per le iscrizioni di ufficio (quelle successive al primo anno), la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata dalle famiglie entro il 10 luglio 2018, senza che sia necessario produrre autocertificazioni preventive.

Per le iscrizioni effettuate successivamente al 10 luglio 2018, il minore ha accesso ai servizi scolastici solo dal momento della presentazione della documentazione ufficiale comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni fornita dall’azienda sanitaria locale.

Quella appena illustrata è la procedura “standard” prevista dal Decreto, in attesa dell’istituzione dell’anagrafe nazionale vaccini.

A seguito della conversione in legge del DL 148/2017 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”), la procedura semplificata di cui all’articolo 3-bis del DL 73/2017 -inizialmente prevista solo a partire dall’anno scolastico 2019/2020- può essere facoltativamente applicata anche dall’anno scolastico 2018/2019, ma solo dalle Regioni/Province autonome in cui sia già presente un’anagrafe vaccinale locale.

Quindi, nel caso in cui le famiglie vivano in una Regione/Provincia autonoma che abbia un’anagrafe vaccinale e che abbia optato per la procedura semplificata, non vi è alcun bisogno di presentare alcuna documentazione.
La procedura in quest’ultimo caso è la seguente: i dirigenti scolastici provvedono, entro il 10 marzo 2018, a inviare alle aziende sanitarie locali l’elenco degli iscritti e le aziende sanitarie locali, entro il 10 giugno 2018, restituiscono gli elenchi identificando i minori a) “non in regola con gli obblighi vaccinali”; b) “che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”; c) “che non hanno presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Nei dieci giorni successivi, i dirigenti scolastici invitano per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori che ricadano nei casi a), b) e c) a depositare, entro il 10 luglio 2018, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale.
Entro il 20 luglio 2018, i dirigenti scolastici trasmettono la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari (o comunicano l’eventuale mancato deposito), all’azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza.

 

Cosa dispone la Circolare Ministeriale del 05 Luglio 2018

Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione ha emanato il 5 luglio una nuova circolare con la quale si modifica il disposto del DL 73/2017, estendendo l’utilizzo dell’autocertificazione ivi prevista.

Secondo la nuova Circolare, per le Regioni/Province autonome dove non è stata istituita un’anagrafe vaccinale, non vi è più alcun onere di produrre la documentazione ufficiale dell’azienda sanitaria locale alle scuole: se prima si autocertificava che le vaccinazioni sarebbero state eseguite al più presto e al 10 luglio si era obbligati a darne prova, previa esclusione dalla frequenza scolastica, ora i genitori/tutori/affidatari possono continuare a autocertificare che i lori figli sono stati vaccinati senza dover produrre alcuna documentazione ufficiale.

Quindi, se i genitori/tutori/affidatari non hanno presentato entro il 10 luglio 2018 le certificazioni vaccinali rilasciate dall’azienda sanitaria locale possono ancora utilizzare, per l’ammissione a scuola dei propri figli, la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex DPR 445/2000), che era stata presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione.
Per le iscrizioni agli anni successivi (che avvengono d’ufficio) resta valida la documentazione già presentata per l’anno scolastico 2017-2018.
Nel caso in cui il minore debba invece effettuare nuove vaccinazioni o richiami, i genitori/tutori/affidatari avranno la possibilità di presentare un’autocertificazione che attesti che le necessarie vaccinazioni sono state eseguite.

Da ultimo, nel caso in cui la famiglia viva in una Regione/Provincia autonoma presso la quale è stata istituita un’anagrafe vaccinale e la Regione/Provincia autonoma abbia deciso di adottare la procedura semplificata ex art. 3-bis del DL 73/2017, coloro che ricadono nei casi a) “non in regola con gli obblighi vaccinali”; b) “esonero, omissione o differimento non previsti” e c) “nessuna formale richiesta di vaccinazione presentata alla azienda sanitaria locale” saranno ammessi alla frequenza dietro autocertificazione dei genitori/tutori/affidatari che attesti che le vaccinazioni sono state eseguite o che sono state quantomeno prenotate: per ragioni di semplificazione e tutela del diritto allo studio, ci si affida all’onestà delle famiglie e si permette la frequenza a scuola dei loro figli anche se le vaccinazioni non risultano (ancora) negli archivi dell’anagrafe della Regione/Provincia autonoma in cui il minore si trova a risiedere al momento dell’iscrizione.
Si pensi ad esempio ai casi in cui il bambino/la bambina comincia il ciclo vaccinale in una Regione e si sposta poi in un’altra e ai possibili ritardi nelle comunicazioni tra amministrazioni in merito alle vaccinazioni effettuate.

Tra i diversi dubbi sollevati in merito ad un esteso uso dell’autocertificazione, vi sono anche quelli che si basano su quanto disposto dal DPR 445/2000 (“”Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) che recita, all’articolo 49, “I certificati medici, sanitari, (…)  non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”: una circolare, atto amministrativo, non è una legge e non dovrebbe quindi disattendere (con interpretazioni quantomeno discutibili) quanto previsto da una norma di grado primario: se il Decreto Lorenzin prevede la presentazione della “documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni” entro il 10 luglio questo obbligo dovrebbe permanere a meno che un’altra norma di pari grado (es. una legge) vada a modificarlo.

 

Cosa dispone il “decreto milleproroghe”

Come visto, il decreto milleproroghe eliminerà una delle sanzioni previste dal Decreto Lorenzin per inadempienze vaccinali che abbiano luogo durante l’anno scolastico 2018/2019.

Se approvato dal Parlamento, tutti i minori da 0 a 6 anni, indipendentemente dal loro stato vaccinale e dalla presentazione delle autocertificazioni richieste dalla Circolare, potranno infatti frequentare -nel prossimo anno scolastico- asili nido e scuole materne senza essere soggetti ad alcuna esclusione.

Resta invece immutata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (prevista dall’articolo 1, comma 4, del DL 73/2017) in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale.

 

La Circolare “Adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra zero e sedici anni che frequentano le istituzioni scolastiche, formative ed educative – Nuove indicazioni operative per l’anno scolastico-calendario annuale 2018/2019” del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in .pdf, (scaricabile):

Vaccini - Circolare MINSAL-MIUR, 05lug2018

 

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