L’alunna di una scuola tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia pubblica sul sito web della scuola un suo lavoro redatto nell’ambito di un laboratorio linguistico promosso dall’istituto scolastico; tale lavoro include, a mero titolo illustrativo, una fotografia scaricata da un sito Internet dedicato ai viaggi.
Il sito internet da cui la foto era stata scaricata non riportava alcun messaggio relativo a eventuali restrizioni d’uso e l’alunna aveva comunque riportato sul suo lavoro il link del sito web da cui la foto era stata scaricata.
Dirk Renckhoff è l’autore di quella foto: di professione fa il fotografo e sostiene di aver concesso un diritto d’uso solamente al gestore del sito Internet di viaggio su cui la foto era stata inizialmente pubblicata. Afferma inoltre che la messa in rete della fotografia sul sito Internet della scuola costituisce una violazione del suo diritto d’autore, chiede di rimuoverla e reclama un risarcimento danni di 400 euro.
Le pronunce giurisdizionali tedesche
In primo grado il ricorso del sig. Renckhoff viene parzialmente accolto: il Land della Renania settentrionale-Vestfalia (convenuto in giudizio in quanto la scuola era un istituto pubblico) viene condannato a rimuovere la fotografia dal sito Internet della scuola e al pagamento di una somma di EUR 300, oltre agli interessi.
In appello il giudice conferma che la fotografia è protetta dal diritto d’autore e che la sua messa in rete sul sito Internet della scuola costituisce una violazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui il sig. Renckhoff è titolare.
La Cassazione tedesca esprime invece dei dubbi e decide di proporre domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29, che recita “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.
La Cassazione chiedealla Corte di Giustizia Europea, in sostanza, se la nozione di “comunicazione al pubblico” possa ricomprendere la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, peraltro senza restrizioni e con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, su un altro sito Internet e, quindi, se tale comportamento possa essere sanzionato.
La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Nel caso in esame, la Corte sottolinea come la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, dopo essere stata previamente copiata su un server privato, debba essere qualificata come “messa a disposizione” e, di conseguenza, come “atto di comunicazione” della foto ad un numero indeterminato di destinatari potenziali, ovvero ad un “pubblico”.
Per qualificare un “atto di comunicazione”, inoltre, è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità.
Ciò significa che non è rilevante il numero di visualizzazioni ottenute dal sito web: anche se nessuno avesse mai visitato il sito, l’atto di comunicazione sarebbe stato comunque compiuto.
La Corte riconosce che le modalità tecniche di comunicazione impiegate dalla scuola non erano diverse da quelle fino ad allora utilizzate (sempre di un sito internet stiamo parlando) ma sottolinea che la nuova comunicazione effettuata dall’alunna della scuola tedesca era indirizzata ad un “pubblico nuovo”, vale a dire ad un pubblico che non era già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui aveva autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera sul sito internet di viaggi.
Un sito differente si rivolge ad un pubblico differente, anche se i mezzi tecnici di comunicazione sono i medesimi.
Secondo la Direttiva 2001/29 qualunque atto di riproduzione o di comunicazione al pubblico di un’opera protetta da diritto d’autore (come una fotografia) richiede il consenso dell’autore e questo vale per ogni “nuova comunicazione”.
Inoltre, il fatto di scaricare un’immagine da un sito e pubblicarla su un sito internet diverso può avere, secondo la Corte, l’effetto pregiudizievole di rendere impossibile o, per lo meno, considerevolmente più difficile l’esercizio da parte del titolare del suo potere di controllo sulla comunicazione di tale opera.
Se il titolare del diritto d’autore decidesse di terminare la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale essa è stata inizialmente autorizzata, ne risulterebbe che tale opera resterebbe disponibile sul sito Internet sul quale è stata effettuata la nuova messa in rete, indipendentemente dal previo consenso dell’autore.
Per questa ragione tale pratica deve essere vietata.
A diversa conclusione si sarebbe giunti se l’alunna avesse utilizzato solo un collegamento ipertestuale (un link) che avesse rimandato direttamente alla fotografia del Sig. Renckhoff.
In questo modo, i diritti del titolare sarebbero stati tutelati: se il Sig. Renckhoff avesse deciso di terminare la comunicazione della sua opera sul sito Internet di viaggi, avrebbe immediatamente reso nullo ogni collegamento ipertestuale che rinviava ad esso, compreso quello del sito della scuola tedesca.
Infine, il fatto che il titolare del diritto d’autore non avesse posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti non influisce secondo la Corte sulle considerazioni di cui sopra. Il diritto di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle opere sulle quali si detiene un diritto d’autore non può infatti essere subordinato ad alcuna formalità.
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 07 Agosto 2018 (C-161/17), in .pdf, scaricabile:
Sentenza Corte di Giustizia UE, 07 Agosto 2018 (C-161_17)