La Legge n. 47 del 07 Aprile 2017, definisce come “minori non accompagnati” quei minorenni che non abbiano la cittadinanza italiana (o la cittadinanza dell’Unione Europea) e che si trovino sul territorio italiano privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili (articolo 2).
Nella maggior parte dei casi, giungono illegalmente sulle nostre coste assieme a gruppi di migranti adulti, per venire preliminarmente identificati e accuditi negli hotspots.
A differenza degli adulti, godono ragionevolmente di maggiori tutele.
Innanzitutto, vige per i minori non accompagnati il divieto assoluto di respingimento alla frontiera (articolo 3).
Secondariamente, è stata prevista la predisposizione di strutture governative di prima accoglienza (i CPA, altresì detti “hub regionali”) “a loro destinate”, dove i minori vengono sottoposti alla procedura di identificazione (e di eventuale accertamento dell’età, in caso di dubbi) che deve concludersi entro un massimo di dieci giorni (articolo 4).
Il minore viene anche sottoposto a un colloquio condotto dalle autorità di pubblica sicurezza che è “volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione” (articolo 5) nonché a ricevere ogni informazione sui suoi diritti (compreso quello di presentare domanda di protezione internazionale) e la modalità di esercizio degli stessi.
In tale fase, il minore gode del diritto di assistenza “affettiva e psicologica”, garantita dalla presenza al colloquio di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore, nonché di persone idonee indicate dal minore, se del caso.
È poi sempre assicurata la presenza di un mediatore culturale (articolo 15).
Sino alla nomina di un tutore che rappresenti legalmente il minore (effettuata dal Tribunale), i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di presentazione della domanda di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
A dire il vero, il minore (in quanto soggetto per il quale vige il divieto di respingimento) ha sin da subito il diritto a ricevere un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti e valido fino al compimento della maggiore età (articolo 10); tale richiesta può essere avanzata dal minore stesso anche prima della nomina del tutore esercente la potestà genitoriale.
Una delle principali novità apportate dalla legge 47/2017 a riguardo è l’introduzione della figura del “tutore volontario”, un soggetto scelto da un elenco di privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, che si siano dichiarati disponibili ad assumere la tutela di massimo tre minori stranieri non accompagnati per fungere da “esercenti la potestà genitoriale”: il limitato numero di minori da seguire per i tutori volontari (massimo tre minori a fronte di trenta o quaranta normalmente assegnati al tutore istituzionale) dovrebbe permettere di prendersi realmente cura del minore, focalizzandosi sulla sua storia personale e sulle sue esigenze.
I minori non possono comunque risiedere negli “hub regionali” (o CPA) per un periodo maggiore di trenta giorni.
Superata questa fase di primo soccorso e assistenza nei CPA, tutti i minori stranieri non accompagnati vengono infatti ricollocati nell’ambito dei progetti SPRAR, e in particolare nei progetti specificamente destinati alla categoria dei “soggetti vulnerabili”.
L’articolo 12 della legge 47/2017 prescrive che nella scelta del posto in cui collocare il minore, si debba tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio con le autorità di pubblica sicurezza nonché della tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza, che deve comunque sempre soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni.
Ogni scelta deve sempre essere compiuta tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore.
La legge 47/2017 prevede inoltre che qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore (presenti anche in altri Paesi dell’Unione Europea), tale soluzione debba essere preferita al collocamento in comunità (articolo 6).
In caso di temporanea indisponibilità di strutture di prima accoglienza o di posti nello SPRAR, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova e, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora non possa essere assicurata dai Comuni, l’accoglienza è disposta dal prefetto attraverso l’attivazione di strutture ricettive temporanee (i cosiddetti “CAS per minori”) esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati (ad esclusione di quelli di età inferiore ai 14 anni), con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura.
Parallelamente, a decorrere dal momento dell’inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attivano le misure necessarie a favorirne l’assolvimento degli obblighi scolastici. (articolo 14)
L’esercente la responsabilità genitoriale si prende anche cura di iscrivere il minore al Servizio Sanitario Nazionale.
Da ultimo, i minori non accompagnati godono del diritto a nominare un legale di fiducia e di usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado dei procedimenti giurisdizionali che li riguardano.
La Legge 07 Aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (versione consolidata), in .pdf (scaricabile):
Legge 47 del 7 aprile 2017 (MNA)