• Home
  • UE
  • BREXIT – La bozza di accordo del 19 marzo 2018 – Diritti dei cittadini, Diritti dei lavoratori, Corte di Giustizia dell’Unione Europea
InUE

BREXIT – La bozza di accordo del 19 marzo 2018 – Diritti dei cittadini, Diritti dei lavoratori, Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Era il 23 giugno del 2016 quando alla domanda “Il Regno Unito dovrebbe restare un membro dell’Unione europea o dovrebbe lasciare l’Unione europea?” il 51,9% dei cittadini britannici rispose con un “Leave” (lasciare), dando inizio al fenomeno conosciuto come “Brexit”, ovvero l’uscita del Regno Unito dagli Stati Membri dell’Unione Europea.

A seguito del referendum, si è così attivata la procedura prevista dall’articolo 50 del Trattato sull’Unione Europea che recita che lo Stato membro che intende recedere dall’Unione deve notificarne l’intenzione al Consiglio europeo; le parti procedono poi con la negoziazione dell’accordo di ritiro che è concluso “a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo”.

Il 19 Marzo 2018, la Commissione Europea ha condiviso sul proprio sito web l’ultima versione della bozza di accordo per il ritiro dalla Unione Europea (UE) negoziata dai rappresentanti UE e del Regno Unito.

Vediamone alcuni punti salienti.

Come regola generale, finché il Regno Unito rimane membro dell’Unione Europea, ovvero fino alle ore 23.00 del 29 marzo 2019, non potranno essere introdotte modifiche di sorta al regime attuale.
Inoltre, Londra resterà comunque soggetta a (quasi) tutti gli obblighi di uno Stato Membro fino alla fine del cosiddetto “periodo di transizione” che i negoziatori hanno fissato al 31 dicembre 2020 (art. 122 della bozza di accordo).

Diritti dei cittadini

I cittadini dell’Unione Europea o quelli britannici, e i loro familiari, che sono residenti nel Regno Unito o in UE prima del 31 dicembre 2020 (e che lo saranno anche dopo) avranno il diritto di restare nel luogo della loro residenza sulla base delle attuali regole definite dai Trattati Europei e dalla Direttiva 2004/38 (art 12 della bozza di accordo) e senza essere in alcun modo discriminati sulla base della loro nazionalità (art. 11 della bozza di accordo).
Avranno anche il diritto, muniti di valido documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto), di uscire dallo Stato di residenza e farvi rientro senza alcuna limitazione (art. 13 della bozza di accordo). Non ci sarà quindi bisogno di alcun visto.

Il Regno Unito o l’UE potranno però richiedere, al termine del periodo di transizione, ai cittadini della controparte di presentare domanda per ottenere un nuovo permesso di soggiorno.
La scadenza per la presentazione di tale domanda è di 6 mesi dalla fine del periodo di transizione (ovvero 6 mesi dal 31 dicembre 2020) per chi aveva lo status di “residente” prima di quella data e di 3 mesi dal loro arrivo per i nuovi residenti.
Durante il periodo di transizione la presentazione della domanda è facoltativa e la decisione rilasciata sul nuovo permesso di soggiorno entrerà in vigore dopo il 31 dicembre 2020.

Per ottenere il permesso di soggiorno, oltre al documento di identità, il richiedente dovrà fornire prova di stare svolgendo un’attività di lavoro subordinato o autonomo (o prova di iscrizione a strutture educative accreditate, se studente).
Nel caso risiedesse sul territorio dello Stato come “persona economicamente inattiva” (status attribuito anche agli studenti) il richiedente dovrà inoltre provare di disporre di adeguate risorse economiche per non gravare sul sistema sanitario e di sicurezza sociale dello Stato ospitante.

I familiari del richiedente, anche se extracomunitari, avranno il diritto a seguirlo nei suoi spostamenti.
Si considerano familiari a norma della Direttiva 2004/38: il coniuge o il partner che abbia contratto con il cittadino dell’UE un’unione registrata, i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Essi dovranno tuttavia fornire un documento attestante l’esistenza della relazione di tipo familiare col richiedente e anche per loro varrà la regola di dover provare di disporre di adeguate risorse economiche per non gravare sul sistema sanitario e di sicurezza sociale dello Stato ospitante.

Infine, coloro che abbiano risieduto legalmente in UE o Regno Unito per un periodo ininterrotto di almeno 5 anni prima della fine del “periodo di transizione” e che abbiano quindi acquisito il diritto al soggiorno permanente (secondo le regole in europee attualmente in vigore) avranno il diritto di scambiare il loro permesso con uno nuovo senza ulteriori gravose formalità, fatta salva l’acquisizione di informazioni sui precedenti penali e sui loro carichi pendenti (art. 17 della bozza di accordo).

Le dichiarazioni bellicose della premier britannica May del 01 febbraio scorso, “per chi arriva dopo il marzo 2019 le cose saranno diverse, perché arriveranno in una Gran Bretagna che come loro sanno ha lasciato la UE e saranno quindi «trattati diversamente» da chi abita nel Regno Unito da anni”, sono quindi state sicuramente ridimensionate.

Diritti dei lavoratori

Anche per i lavoratori vige il divieto di non discriminazione sulla base della nazionalità per quanto concerne mansioni, salari e altre condizioni di lavoro, così come vigono (tra gli altri) i diritti di avviare liberamente una attività di impresa, di godere di agevolazioni fiscali o di usufruire degli ammortizzatori sociali.
Non solo, il figlio di un lavoratore che abbia cessato di risiedere in UE o nel Regno Unito, potrà comunque restare nello Stato di residenza per terminare i suoi studi assieme ad una persona che si prenda cura di lui fino alla maggiore età (art. 22 della bozza di accordo).
I lavoratori frontalieri manterranno il diritto di entrare e uscire liberamente dallo Stato dove lavorano anche se verrà chiesto loro di ottenere un documento che provi il loro stato lavorativo (art. 24 della bozza di accordo).

Anche le qualifiche professionali (quali ad esempio l’abilitazione alle professioni legali) ottenute prima della fine del “periodo di transizione” saranno mutualmente riconosciute ai lavoratori di UE o Regno Unito dal loro Stato di residenza o di lavoro (art. 25 della bozza di accordo).

Dal punto di vista del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (ad es. prestazioni di malattia o pensioni), si continueranno ad applicare le regole attuali definite dal Regolamento UE 883/2004 e dal Regolamento UE 987/2009.

La Corte di Giustizia Europea

Interessante sottolineare anche la posizione assunta sulla Corte di Giustizia Europea, anche se in questo caso il testo contrattuale non è ancora definitivo (è stato proposto dall’Unione e non ancora accettato dal Regno Unito).

La giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulle Corti britanniche è infatti da sempre un tasto particolarmente sensibile per Londra. La Premier May già dichiarava ad Agosto 2017: “Saremo in grado di fare le nostre leggi e saranno giudici britannici ad avere l’ultima parola sulle leggi. Riprenderemo il controllo delle nostre leggi”.

Nell’accordo del 19 Marzo 2018 si dispone che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea continuerà ad avere giurisdizione per ogni caso sollevato davanti alla Corte dal Regno Unito o contro il Regno Unito fino alla fine del periodo di transizione (fino al 31 dicembre 2020) e le sue pronunce saranno vincolanti per entrambe le parti.

Inoltre, se uno Stato Membro o la Commissione UE dovessero ritenere che il Regno Unito non abbia rispettato i dettami dei Trattati o le regole definite nell’accordo per il ritiro dall’Unione potranno sollevare la questione davanti alla Corte prima della fine del periodo di transizione.

Da ultimo, a norma dell’articolo 151 della bozza di accordo di ritiro dall’Unione, la Corte di Giustizia potrebbe ulteriormente essere chiamata in causa, per questioni pregiudiziali, anche negli otto anni successivi alla fine del periodo di transizione, per casi inerenti all’interpretazione della “Parte 2” della bozza di accordo (quella relativa ai diritti dei cittadini), su richiesta dei Tribunali britannici.

 

La bozza di accordo di ritiro dall’Unione Europea del 19 Marzo 2018, in .pdf (scaricabile):

BREXIT Draft agreement_19mar2018

Lascia un commento