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Vaccini ed encefalopatia – Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1255/2016

La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato non molto tempo fa, nella sua Ordinanza n. 18358 del 25 luglio 2017, come la scienza medica non consenta per il momento “di ritenere superata la soglia della mera possibilità teorica della sussistenza di un nesso di causalità” tra vaccinazioni e autismo, classificando così la loro correlazione come una mera “ipotesi possibile“, al di fuori del campo della probabilità e quindi al di fuori delle fattispecie di risarcibilità.

Un criterio di “probabilità scientifica”, e quindi un nesso causale certo tra la vaccinazione e la patologia successivamente sviluppatasi, è stato invece ravvisato dalla Corte D’Appello di Milano nella sentenza n. 1255/2016, pubblicata il 10 Novembre 2016 e qui allegata.

Corte D’Appello di Milano, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1255/2016:

Corte d'Appello di Milano Sentenza n. 1255-2016

 

Nello specifico, in tale procedimento si dibatteva se dovesse essere considerato come accertato il nesso causale tra la vaccinazione obbligatoria praticata su una bimba di sei mesi e l’encefalopatia che l’aveva colpita poco dopo e da cui era presumibilmente derivata, secondo il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU), la sindrome di Lennox Gustaut, una encefalopatia epilettica grave dell’infanzia caratterizzata da crisi epilettiche polimorfiche e, purtroppo, nell’ 80-90% dei casi, da gravi ritardi mentali irreversibili.

L’eziologia della sindrome di Lennox Gustaut appare piuttosto eterogenea; tuttavia si ritiene che danni organici cerebrali (quali, appunto, i postumi di una meningoencefalite) rivestano un ruolo preponderante nello sviluppo della malattia.

La Corte D’Appello di Milano fa propria la conclusione cui era pervenuto nel 2013 il Tribunale di Vigevano in primo grado, e considera il danno causato alla piccola come derivante dalla vaccinazione obbligatoria, rigetta l’appello proposto dal Ministero e dispone il pagamento dell’indennizzo alla parte lesa secondo quanto disposto dalla Legge 201/1992.

La Corte ravvisa infatti – nel caso specifico – piena soddisfazione dei criteri di accertamento del nesso causale tra vaccinazione e danno, così come enucleati dalla corrente giurisprudenza, ovvero:
– fino alla somministrazione del vaccino la piccola presentava uno sviluppo normale e non aveva sofferto di alcun disturbo. I primi disturbi del comportamento e della mobilità si manifestano appena qualche giorno dopo la somministrazione della seconda dose di vaccino, subito seguiti da episodi convulsivi (cosiddetto “criterio cronologico”, il danno si verifica dopo l’evento);
– inoltre, il CTU rilevava una “plausibilità biologica” tra encefalopatia e il vaccino somministrato: a supporto di questo il CTU asseriva che l’encefalopatia era proprio una delle reazioni avverse associate dalla letteratura a quel tipo di vaccino (cosiddetto “criterio della plausibilità biologica”);
– la piccola era stata anche sottoposta a una serie di indagini per appurare l’esistenza di possibili altri fattori eziopatogenetici nello sviluppo della malattia, con risultato negativo (cosiddetto “criterio dell’esclusione”).

Stante quanto sopra, la vaccinazione resta secondo la Corte l’ipotesi eziopatogenica altamente più probabile, desunta a seguito di un iter logico “chiaro e documentato“.

È infatti questa “alta probabilità” che consente al giudice di affermare l’esistenza di un nesso di causalità tra vaccinazione e danno: nel giudizio civile, infatti, la correlazione tra evento e danno può essere affermata anche soltanto sulla base di una prova che la renda probabile (cosiddetto principio del “più probabile che non”, secondo il quale il nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso è appurato anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile), a differenza del giudizio penale dove le prova deve invece essere idonea a garantire una assoluta certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Anche l’obiezione che la meningoencefalite non fosse stata riscontrata con risonanza magnetica o TAC viene rigettata perché comunque nessuno, nemmeno la Commissione Medica dell’Ospedale di Pavia, che pur aveva espresso parere contrario alla correlazione tra vaccinazione e danno in primo grado, aveva mai negato l’esistenza della patologia.

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